COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 26/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CULZONI MICHAEL, tess. A.S.D. Bagnolo Calcio a 5, sig. MARETTI DAVIDE, Presidente A.S.D. Bagnolo Calcio a 5, A.S.D. BAGNOLO CALCIO A 5 e A.S.D. NOVELLARA SPORTIVA – camp. I^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 26/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CULZONI MICHAEL, tess. A.S.D. Bagnolo Calcio a 5, sig. MARETTI DAVIDE, Presidente A.S.D. Bagnolo Calcio a 5, A.S.D. BAGNOLO CALCIO A 5 e A.S.D. NOVELLARA SPORTIVA – camp. I^ cat. Con nota 29.12.2010 N. 4166/1455, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. MICHAEL CULZONI, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società BAGNOLO CALCIO A 5 mentre era ancora tesserato per la società NOVELLARA SP.; - il sig. DAVIDE MARETTI, Presidente della Soc. BAGNOLO CALCIO A 5, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. MICHAEL CULZONI, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società NOVELLARA SPORTIVA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società BAGNOLO CALCIO A 5, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. CULZONI MICHAEL, la inibizione per mesi 3 del sig. MARETTI DAVIDE , l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. BAGNOLO CALCIO A 5 e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. NOVELLARA SPORTIVA. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. CULZONI e dal sig. MARETTI, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. NOVELLARA SPORTIVA e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. BAGNOLO CALCIO A 5; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. CULZONI MICHAEL la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. MARETTI DAVIDE , Presidente dell’A.S.D. Bagnolo Calcio a 5 , la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. NOVELLARA SPORTIVA l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. BAGNOLO CALCIO A 5 l’ammenda di € 300.
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