COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 26/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MARRAPODI ANTONIO, tess. A.C.D. Gambettola, sig. EVANGELISTI MASSIMO, Presidente A.S.D. Real Gatteo, A.S.D. REAL GATTEO – camp. II^ cat. e A.C.D. GAMBETTOLA – camp. I^ cat.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 26/01/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MARRAPODI ANTONIO, tess. A.C.D. Gambettola, sig. EVANGELISTI MASSIMO, Presidente A.S.D. Real Gatteo, A.S.D. REAL GATTEO – camp. II^ cat. e A.C.D. GAMBETTOLA – camp. I^ cat.
Con nota 28.12.2010 N. 4148/753, il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
- il calc. MARRAPODI ANTONIO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società REAL GATTEO mentre era ancora tesserato per la società GAMBETTOLA;
- il sig. EVANGELISTI MASSIMO, Presidente della Soc. REAL GATTEO, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. MARRAPODI ANTONIO, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;
- la società GAMBETTOLA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore;
- la società REAL GATTEO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S..
Ritualmente effettuate le notifiche, l’A.C.D. GAMBETTOLA ha fatto pervenire una nota in cui comunica che “il sig. MARRAPODI ANTONIO è stato svilcolato da questa società con le liste di luglio 2010, in quanto nella stagione 2009/2010 non ha risposto a nessuna nostra convocazione, comunicando in via telefonica al sig. Angeli. Direttore Generale, che per motivi personali cessava l’attività agonistica. Per quanto riguarda il tesseramento effettuato dalla A.S.D. Gatteo, siamo venuti a conoscenza con lettera inviataci da codesta Procura Federale il 28.12.2010”.
Il Rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. MARRAPODI ANTONIO, la inibizione per mesi 3 del sig. EVENGELISTI MASSIMO, l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. REAL GATTEO e l’ammenda di € 150 per l’A.C.D. GAMBETTOLA.
La Commissione,
letto il deferimento;
sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. MARRAPODI e dal sig. EVENGELISTI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.C.D. GAMBETTOLA e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. REAL GATTEO;
visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc. MARRAPODI ANTONIO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. EVENGELISTI MASSIMO , Presidente dell’A.S.D. Real Gatteo, la inibizione per mesi 1, all’A.C.D. GAMBETTOLA l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. REAL GATTEO l’ammenda di € 300.
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