COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 16/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BEN MANSOUR BRAHIM, tess. Pol. L.A. Muratori Calcio, sig. POZZETTI MASSIMO, Segretario Pol. L.A. Muratori Calcio, POL. L.A. MURATORI CALCIO- camp. III^ cat. e U.S.TRIESTINA 1946- camp. II^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 16/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BEN MANSOUR BRAHIM, tess. Pol. L.A. Muratori Calcio, sig. POZZETTI MASSIMO, Segretario Pol. L.A. Muratori Calcio, POL. L.A. MURATORI CALCIO- camp. III^ cat. e U.S.TRIESTINA 1946- camp. II^ cat. Con nota 12.01.2011 N. 1457/4470, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. BEN MANSOUR BRAHIM, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società L.A. MURATORI mentre era ancora tesserato per la società TRIESTINA 1946; - il sig. MASSIMO POZZETTI, Segretario della Soc. L.A. MURATORI, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. BEN MANSOUR BRAHIM, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società TRIESTINA 1946 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società POL. L.A. MURATORI CALCIO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, il sig. POZZETTI ha fatto pervenire una memoria, inviata in copia anche alla Procura Federale, in cui fa presente che : 1) in data 21.10.2009 veniva inviata all’Ufficio Tesseramento del C.R.E.R. la richiesta di tesseramento del calc. Ben Mansour Brahim; 2) in data 22.10.2009 l’Ufficio Tesseramento respingeva la richiesta perchè il calciatore risultava tesserato per una squadra di Milano, U.S.Triestina 1946; 3) dopo aver interpellato il calciatore ed avere avuto risposta negativa, venne data comunicazione di ciò all’Ufficio Tesseramento, facendo anche presente che era impossibile che detto calciatore avesse firmato per una squadra lombarda, in quanto lo stesso abita e lavora a Vignola(Modena) da oltre 6/7 anni ed ha sempre giocato per la Pol. Muratori, sia in III^ categoria sia nel campionato U.I.S.P.. Come poteva andare a giocare a Milano? 4) dopo qualche giorno l’Ufficio Tesseramento comunicava che vi era stato un errore da parte dell’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lombardia, che aveva inserito in maniera errata dei dati, vennero anche informati che il cognome Ben Mansour era colà molto frequente, e ciò aveva provocato la errata registrazione; 5) in data 27.10.2009 venne trasmesso via fax il benestare al tesseramento per la stagione 2009/2010. Ritiene quindi che il deferimento non abbia fondamento. Un rappresentante della Pol. L. A. Muratori Calcio è presente, a richiesta, all’odierno dibattimento. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, letta la memoria ed esaminati anche i tabulati forniti dall’Ufficio Tesseramento del C.R.E.R., dai quali risulta la “correzione input da parte del C.R. Lombardia, propone il non luogo a procedere nei confronti di tutte le parti deferite. La Commissione, - letto il deferimento e la memoria della POL.MURATORI; - sentita la proposta del rappresentante della Procura Federale, d e l i b e r a - di prosciogliere le parti deferite e di archiviare il procedimento.
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