COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 16/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. FERRARI MASSIMO, tess. F.C. Guiglia, sig.ra GIROTTI PATRIZIA, Presidente F.C. Guiglia, F.C. GUIGLIA – camp. III^ cat. e F.C. ZOCCA – camp. I^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 16/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. FERRARI MASSIMO, tess. F.C. Guiglia, sig.ra GIROTTI PATRIZIA, Presidente F.C. Guiglia, F.C. GUIGLIA – camp. III^ cat. e F.C. ZOCCA – camp. I^ cat. Con nota 18.01.2011 N. 4596/1476, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. MASSIMO FERRARI, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società GUIGLIA mentre era ancora tesserato per la società FC ZOCCA; - il sig. PATRIZIA GIROTTI, Presidente della Soc. GUIGLIA FC, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. MASSIMO FERRARI, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società FC ZOCCA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società GUIGLIA FC, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. FERRARI MASSIMO , la inibizione per mesi 3 del la sig.ra GIROTTI PATRIZIA , l’ammenda di € 500 per il F.C. GUIGLIA . e l’ammenda di € 150 per il F.C. ZOCCA. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc.FERRARI e dalla sig.ra GIROTTI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per il F.C. ZOCCA e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per il F.C. GUIGLIA ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. FERRARI MASSIMO la squalifica per 1 giornata di gara, alla sig.ra GIROTTI PATRIZIA, Presidente del F.C. Guiglia , la inibizione per mesi 1, al F.C. ZOCCA l’ammenda di € 100 ed al F.C. GUIGLIA l’ammenda di € 300.
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