COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 02/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BATTAGLIA NICHOLAS, tess. G.S. Ancora Calcio A.S.D., sig. SANDONI GIORDANO, Presidente A.S.D. Studio 4, A.S.D. STUDIO 4 e A.D.P. LAME – camp. Calcio a 5

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 02/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BATTAGLIA NICHOLAS, tess. G.S. Ancora Calcio A.S.D., sig. SANDONI GIORDANO, Presidente A.S.D. Studio 4, A.S.D. STUDIO 4 e A.D.P. LAME – camp. Calcio a 5 Con nota 08.02.2011 N. 5310/1530, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. NICHOLAS BATTAGLIA, attualmente tesserato per la Soc. ANCORA CALCIO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società STUDIO 4 mentre era ancora tesserato per la società LAME; - il sig. GIORDANO SANDONI, Presidente della Soc. STUDIO 4, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. NICHOLAS BATTAGLIA, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società LAME a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società STUDIO 4, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, il sig. SANDONI e l’A.S.D. STUDIO 4 hanno fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale mettono in evidenza i seguenti punti : 1) in via preliminare, la improcedibilità del deferimento per violazione del diritto di difesa – carenza attività istruttoria in quanto la C.D., a richiesta, non ha trasmesso tutti gli atti relativi al procedimento; 2) nel merito, affidamento incolpevole e la buona fede nell’agire dei deferiti, in quanto il modulo di tesseramento del giocatore BATTAGLIA sarebbe stato trasmesso dopo avere avuto la certezza, da parte del calciatore, nonché dei suoi genitori circa l’assenza di qualsivoglia vincolo di tesseramento dell’atleta con altre società; 3) piena attendibilità delle dichiarazioni del giocatore ai fini della conoscenza dello status di tesserato, anche perché il C.R.E.R., al termine della stagione sportiva 2009/2010 (in epoca successiva ai fatti di cui al presente giudizio), riconoscendo la difficoltà per le compagini ad esso affiliate di poter ottenere informazioni circa lo status degli atleti, ha predisposto uno strumento di supporto per i club. All’epoca dei fatti non vi era alcuno strumento da parte delle società per ottenere informazioni dall’Ufficio Tesseramento circa la posizione di un calciatore, ed anche, come riconosciuto dallo stesso Comitato , nonostante la introduzione di un modulo ufficiale, le informazioni rilasciate dal competente Ufficio non possono essere aggiornate in tempo reale. Pertanto l’unico strumento pienamente valido e riconosciuto, avente fonte privilegiata, è l’informazione rilasciata dal calciatore in quanto solo il diretto interessato è consapevole di quanto ha firmato. L’A.S.D. STUDIO 4, a dimostrazione della propria buona fede e intenzione di tesserare l’atleta, appena conosciuta la circostanza ostativa al tesseramento, ha trovato l’accordo per il prestito dello stesso, previo assenso del club titolare del rapporto. In conclusione, appare evidente come la buona fede del proprio agire e l’affidamento incolpevole riposto nelle dichiarazioni dell’atleta debbano considerarsi circostanze esimenti degli addebiti mossi dalla Procura Federale, atteso che la condotta assunta dai deferiti risulta l’unica idonea a garantire in certezza, o quanto meno l’assoluta attendibilità e affidabilità, provenendo dai diretti interessati, delle informazioni necessarie ai fini del tesseramento. Chiedono : in via principale, rigettare il deferimento, in quanto improcedibile; in via subordinata, rigettare il deferimento, in quanto infondato; in via ulteriormente subordinata, riconosciute le attenuanti del caso, l’ammonizione dei deferiti. Preliminarmente il rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, informa di essersi accordato, ex artt. 23 e 24 del C.G.S., con il procuratore speciale dell’A.S.D. STUDIO 4 e del sig. SANDONI GIORDANO per il patteggiamento delle sanzioni, che indica in gg. 16 di inibizione per il sig. SANDONI GERMANO ( anzichè gg. 35 come sanzione base), avendo il predetto sottoscritto formale dichiarazione di assunzione di responsabilità circa i fatti contestati di violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S. nonchè dell’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. , anche per la responsabilità diretta e indiretta della società, e in € 112 per l’A.S.D. STUDIO 4 (anzichè € 250 come sanzione base). Di poi, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle altre due parti deferite con la squalifica per 1 giornata di gara per il calc. BATTAGLIA NICHOLAS e l’ammenda di € 150 per l’A.D.P. LAME. La Commissione, - contesta, dianzi tutto, la richiesta dichiarazione di improcedibilità del deferimento inizialmente avanzata dal sig. SANDONI e dall’A.S.D. STUDIO 4, in quanto, ricevuta la richiesta di trasmissione degli atti del procedimento, non comprendendo il relativo fascicolo relazioni, indagini od accertamenti di sorta, ha prontamente trasmesso all’A.S.D. STUDIO 4 copia della richiesta di tesseramento del calc. BATTAGLIA NICHOLAS. Documento il cui possesso ha permesso ai ricorrenti di formulare la corposa ed articolata (9 pagine) memoria difensiva più sopra riassunta; - letto il deferimento; - sentite le richieste del rappresentante della Procura Federale; - valutato che la condotta posta in essere dal calc. BATTAGLIA integri la violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 2, del C.G.S., con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per l’A.D.P. LAME; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutate congrue le sanzioni proposte per il sig. SANDONI e l’A.S.D. STUDIO 4, con ordinanza per gli stessi non impugnabile, ex art. 23, comma 2, del C.G.S.; -visti gli artt. 18, 19, 23 e 24 del C.G.S. d e l i b e r a - di infliggere : al calc. BATTAGLIA NICHOLAS, la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. SANDONI GIORDANO la inibizione per giorni 16, all’A.S.D. STUDIO 4 l’ammenda di € 112 ed all’A.D.P. LAME l’ammenda di € 100.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it