COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 02/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. LANDI ANGELO, già tess. Pol. Baggiovara Calcio, sig. PEDRIELLI UBER, Presidente Pol. Baggiovara Calcio, POL. BAGGIOVARA CALCIO, camp, Juniores e POL. D. RIONE MAZZINI, già MONS TAURUS CALCIO

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 02/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. LANDI ANGELO, già tess. Pol. Baggiovara Calcio, sig. PEDRIELLI UBER, Presidente Pol. Baggiovara Calcio, POL. BAGGIOVARA CALCIO, camp, Juniores e POL. D. RIONE MAZZINI, già MONS TAURUS CALCIO Con nota 28.01.2011 N. 5051/1477, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. ANGELO LANDI, attualmente svincolato, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società BAGGIOVARA MODENA mentre era ancora tesserato per la società MONS TAURUS CALCIO; - il sig. UBER PEDRIELLI, già Presidente della Soc. POL. BAGGIOVARA CALCIO MO, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. ANGELO LANDI, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società POL. D.RIONE MAZZINI, già Mons Taurus Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società BAGGIOVARA CALCIO MO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche la Pol. Baggiovara comunica che il settore calcio ha cessato l’attività in data 5.7.2010 e che, sentito il sig. Pedrielli, questi precisava che il calc. Landi aveva comunicato di essere svincolato, per cui venne fatto il tesseramento, del tutto in buona fede. Il sig. PEDRIELLI, a mezzo e-mail, nell’informare che non avrebbe potuto presenziare al dibattimento, faceva presente che volle provare a formare una Under 18, per non disperdere in particolare i ragazzi e, alla fine del campionato,avendo la Polisportiva comunicata l’intenzione di non fare più nulla, svincolò tutti i ragazzi, preoccupandosi di trovare loro una collocazione in società vicine. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. LANDI ANGELO, la inibizione per mesi 3 del sig. PEDRIELLI UBER, già Presidente della Pol. Baggiovara Calcio , l’ammenda di € 500 per la POL. BAGGIOVARA CALCIO e l’ammenda di € 150 per la soc. POL. D.RIONE MAZZINI. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. LANDI e dal sig. PEDRIELLI, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per la POL. D. RIONE MAZZINI e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la POL. BAGGIOVARA CALCIO; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. LANDI ANGELO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. PEDRIELLI UBER, già Presidente della Pol. Baggiovara Calcio , la inibizione per mesi 1, alla POL. D. RIONE MAZZINI l’ammenda di € 100 ed alla POL. BAGGIOVARA CALCIO l’ammenda di € 250.
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