COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 02/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. DEDA GERALD, già tess. A.S.A. Massalombarda, sig. CASSANI FABIO, Presidente A.S.D. Vigor F.C., A.S.D. VIGOR F.C. – camp. III^ cat. e A.S.D. MASSALOMBARDA – camp. Eccellenza
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 02/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. DEDA GERALD, già tess. A.S.A. Massalombarda, sig. CASSANI FABIO, Presidente A.S.D. Vigor F.C., A.S.D. VIGOR F.C. – camp. III^ cat. e A.S.D. MASSALOMBARDA – camp. Eccellenza
Con nota 03.02.2011 N. 5227/1672, il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
- il calc. GERALD DEDA, attualmente svincolato, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società VIGOR FC mentre era ancora tesserato per la società MASSA LOMBARDA;
- il sig. FABIO CASSANI, Presidente della Soc. VIGOR FC, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. GERALD DEDA, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;
- la società MASSA LOMBARDA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore;
- la società VIGOR FOOTBALL CLUB, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S..
Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti.
Il Rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. DEDA GERALD, la inibizione per mesi 3 del sig. CASSANI FABIO , l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. VIGOR F.C. e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. MASSALOMBARDA .
La Commissione,
letto il deferimento;
sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
valutato che i comportamenti messi in atto dal calc.DEDA e dal sig. CASSANI, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. MASSALOMBARDA e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. VIGOR F.C.;
visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc. DEDA GERALD la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. CASSANI FABIO, Presidente dell’A.S.D. Vigor F.C., la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. MASSALOMBARDA l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. VIGOR F.C. l’ammenda di € 250.
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