COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 02/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. TASSINARI FABIO, tess. A.S.D. Pol.Porto Fuori, sig. CAVASSA MICHELE, Dirigente con delega alla rappresentanza dell’A.S.D. Bisanzio S.Michele F.C., A.S.D. BISANZIO S. MICHELE F.C. – camp. III^ cat. e A.S.D. POL. PORTO FUORI – camp. II^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 02/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. TASSINARI FABIO, tess. A.S.D. Pol.Porto Fuori, sig. CAVASSA MICHELE, Dirigente con delega alla rappresentanza dell’A.S.D. Bisanzio S.Michele F.C., A.S.D. BISANZIO S. MICHELE F.C. – camp. III^ cat. e A.S.D. POL. PORTO FUORI – camp. II^ cat. Con nota 07.02.2011 N. 5280/1669, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. FABIO TASSINARI, attualmente tesserato in prestito al DARSENA CALCIO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società BISANZIO SAN MICHELE mentre era ancora tesserato per la società PORTO FUORI; - il sig. MASSIMO CAVASSA, dirigente con delega alla rappresentanza della Soc. BISANZIO SAN MICHELE, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. FABIO TASSINARI, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società PORTO FUORI CALCIO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società BISANZIO SAN MICHELE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Preliminarmente il rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, informa di essersi accordato, ex artt. 23 e 24 del C.G.S., con il sig. CAVASSA MASSIMO, anche in rappresentanza della società BISANZIO SAN MICHELE per il patteggiamento delle sanzioni, che indica in gg. 16 di inibizione per il sig. CAVASSA MASSIMO ( anzichè gg. 35 come sanzione base), avendo il predetto sottoscritto formale dichiarazione di assunzione di responsabilità circa i fatti contestati di violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S. nonchè dell’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. , anche per la responsabilità diretta e indiretta della società, e in € 112 per la società BISANZIO SAN MICHELE (anzichè € 250 come sanzione base). Di poi, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle altre due parti deferite con la squalifica per 1 giornata di gara per il calc. TASSINARI FABIO e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. POL. PORTO FUORI. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste del rappresentante della Procura Federale; - valutato che la condotta posta in essere dal calc. TASSINARI integri la violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 2, del C.G.S., con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per l’A.S.D. POL. PORTO FUORI; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutate congrue le sanzioni proposte per il sig. CAVASSA e la società BISANZIO SAN MICHELE, con ordinanza per gli stessi non impugnabile, ex art. 23, comma 2, del C.G.S.; -visti gli artt. 18, 19, 23 e 24 del C.G.S. d e l i b e r a - di infliggere : al calc. TASSINARI FABIO, la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. CAVASSA MASSIMO la inibizione per giorni 16, alla società BISANZIO SAN MICHELE l’ammenda di € 112 ed all’A.S.D. POL. PORTO FUORI l’ammenda di € 100. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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