COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 09/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. GUALERZI LUCA, tess. U.S.D. Puianello, sig. TESAURI ORESTE, Presidente U.S.D. Puianello, U.S.D. PUIANELLO – camp. II^ cat. e A.S.D. TERRE MATILDICHE – camp. III^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 09/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. GUALERZI LUCA, tess. U.S.D. Puianello, sig. TESAURI ORESTE, Presidente U.S.D. Puianello, U.S.D. PUIANELLO – camp. II^ cat. e A.S.D. TERRE MATILDICHE – camp. III^ cat. Con nota 14.02.2011 N. 5505/1532, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. LUCA GUALERZI, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società PUIANELLO mentre era ancora tesserato per la società TERRE MATILDICHE; - il sig. ORESTE TESAURI, Presidente della Soc. PUIANELLO, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. LUCA GUALERZI, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società TERRE MATILDICHE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società PUIANELLO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. GUALERZI LUCA la inibizione per mesi 3 del sig. TESAURI ORESTE , l’ammenda di € 500 per l’U.S.D. PUIANELLO e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. TERRE MATILDICHE . La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. GUALERZI e dal sig. TESAURI integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. TERRE MATILDICHE . e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’U.S.D. PUIANELLO ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. GUALERZI LUCA la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. TESAURI ORESTE, Presidente dell’U.S.D. Puianello , la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. TERRE MATILDICHE l’ammenda di € 100 ed all’U.S.D. PUIANELLO l’ammenda di € 250.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it