COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 18/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA (campionato Giovanissimi) in merito alla squalifica per cinque gare effettive del proprio calciatore MAZZOLINI Nicola (in C.U. n° 32 del 29.10.2010 Del. Tolmezzo).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 18/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell'A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA (campionato Giovanissimi) in merito alla squalifica per cinque gare effettive del proprio calciatore MAZZOLINI Nicola (in C.U. n° 32 del 29.10.2010 Del. Tolmezzo). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 32 dd. 29.10.2010 il G.S.T. della Delegazione di Tolmezzo infliggeva al calciatore MAZZOLINI Nicola la squalifica per cinque gare effettive per aver colpito l’arbitro con il pallone da circa 5 - 6 metri a fine gara. Con tempestivo reclamo la società impugnava tale decisione, negando il gesto del proprio calciatore, ed affermando che altro calciatore (di cui ha reso esplicito il nome), in sua vece, aveva colpito il pallone a fine gara in direzione degli spogliatoi; ma non con le mani bensì con i piedi, da una distanza di circa 25 metri, a ciò richiesto dal dirigente in panchina. La palla, nella descrizione della ricorrente, avrebbe rimbalzato a terra e sarebbe finita addosso all’Arbitro, attingendolo alla nuca con dinamica del tutto accidentale.La società ha chiesto di essere sentita e, a ciò convocato all’udienza dell’11.11.2010, il suo presidente ha confermato al cospetto della C.D.T. la sua versione dei fatti, che è completamente diversa da quella che appare dal rapporto arbitrale e dal suo supplemento, ma tale da evidenziare una illogicità di fondo nella descrizione resa dal Direttore di Gara. Vige sempre il noto principio enunciato dall’art. 35/1.1 C.G.S. I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; perciò questa volta alcune gravi contraddizioni emergenti dal rapporto, hanno convinto la C.D.T. della necessità (non della semplice opportunità ) di sentire a ulteriori chiarimenti il Direttore di Gara, giovanissimo anche lui, così come i calciatori che ha diretto, e quindi probabilmente inesperto. L’art. 34/5 C.G.S., infatti, dispone che gli Organi della Giustizia Sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. A tal fine, la C.D.T. ha richiesto al rappresentante AIA di contattare l’Arbitro, e in tal senso questi si è attivato, telefonandogli e preannunciando la telefonata della C.D.T. per la serata di giovedì 11.11.2010. Il Direttore di Gara, perciò, in quella serata non ha risposto al telefono.Il rappresentante AIA, a richiesta della C.D.T., nella giornata successiva lo ha ricontattato preannunciandogli la telefonata del presidente della C.D.T. nel pomeriggio di sabato 13.11.2010: ma anche alla seconda chiamata della C.D.T., il giovane Arbitro non ha risposto, mentre la linea del suo telefono appariva non connessa. Con ciò il giovanissimo Arbitro ha probabilmente dimostrato una immaturità del tutto connaturata alla sua giovanissima età , e forse anche comprensibile; ma certamente non giustificabile, anzi addirittura incompatibile con le esigenze del ruolo a cui volontariamente egli si è prestato accedendo al corso arbitri e tesserandosi. L’Arbitro è il primario organo, per così dire, sensoriale della Federazione, la quale principalmente attraverso i cinque sensi del Direttore di Gara è in grado di conoscere i fatti rilevanti che accadono sui campi di gioco. Attraverso la descrizione fattuale delle vicende che sono state percepite sensorialmente dall’Arbitro, gli Organi della F.I.G.C. sono in grado di apprendere i risultati delle gare, da cui stilare le classifiche, e gli Organi di Giustizia sono in grado di apprendere le condotte rilevanti sotto l’aspetto disciplinare, da cui provvedere con le giuste sanzioni. Le esigenze di agilità e di snellezza della Giustizia Sportiva impongono che venga assunta una decisione nel più breve tempo possibile e, se il Direttore di Gara non fornisce le delucidazioni che la C.D.T. gli chiede in ordine alla logica della dinamica degli accadimenti che l’Arbitro stesso ha descritto a referto suscitando dubbi di ragionevolezza e logicità , non avendo la C.D.T. strumenti per imporre al Direttore di Gara un riscontro che questi non vuole dare, ai sensi dell’art. 2 C.G.S. la C.D.T. deve conformare la propria decisione ai principi generali di diritto, applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonchè a quelli di equità e correttezza sportiva. Ebbene, in virtù dell’universale principio penalistico in dubbio pro reo, la descrizione fattuale che l’Arbitro ha reso in termini di illogicità , a fronte della dinamica assolutamente lineare e coerente resa dalla reclamante, impongono alla C.D.T. di mandare assolto l’incolpato dalla violazione ascritta. Dovendo dare piena motivazione di un caso tanto particolare, la C.D.T. ritiene di dover esporre le illogicità emerse. A referto, l’Arbitro ha descritto di aver ricevuto dopo la fine della gara una pallonata in testa dal calciatore MAZZOLINI Nicola, senza null’altro aggiungere.Ai chiarimenti doverosamente richiestigli dal G.S.T., l’Arbitro ha precisato che il calciatore incolpato gli ha tirato addosso il pallone con le mani, da una distanza di 5 o 6 metri che mi ha colpito nella nuca senza procurarmi particolare dolore. Pur avendo visto l’ accaduto, nonchè i suoi compagni nonchè un suo dirigente hanno fatto nulla per calmarlo. Nel momento in cui mi sono accorto dell’accaduto, il giocatore si è¨ azzittito, rientrando negli spogliatoi. Letta la ricostruzione resa dalla società (che il G.S.T. non aveva avuto modo di conoscere), la verbalizzazione si evidenzia illogica. E il sospetto di illogicità diventa insuperabile in considerazione della condotta inerte e reticente dell’Arbitro, a fronte dei solleciti della C.D.T..L’Arbitro descrive indirettamente una condotta accesa ed urlante del calciatore, affermando che solo dopo il fatto questi si è azzittito e calmato, peraltro da solo, senza l’intervento dei suoi dirigenti, nonchè dei suoi compagni di squadra. Ma l’Arbitro non può aver visto quel calciatore, che era a breve distanza da lui, tirare la palla nella sua direzione, nonchè con le mani nonchè con i piedi, perchè ha ricevuto il colpo sulla nuca, e solo in quel momento si è¨ accorto dell’accaduto. Se è così, la sua verbalizzazione va ricostruita secondo una logica descrizione fattuale dell’episodio: l’Arbitro ha visto il calciatore a cinque/sei metri dietro di lui (fatto); lo ha sentito urlare e agitarsi nei suoi confronti (fatto), poi ha ricevuto il pallone sulla nuca (fatto). Dopo il colpo, nessuno dei dirigenti nonchè dei compagni si è indirizzato verso il calciatore (fatto) il quale si è azzittito e calmato (fatto) ed è andato dritto negli spogliatoi (fatto). L’Arbitro deve aver ritenuto (valutazione dei fatti percepiti) che sia stato proprio quel calciatore a tirargli la palla addosso, ma non lo ha visto perché si è accorto del fatto solo in diretta conseguenza della percezione del colpo sulla nuca. E giacchè la palla non gli ha fatto male, con suo personale ragionamento logico deve aver ritenuto che quel calciatore gliela abbia tirata con le mani (valutazione dei fatti percepiti): infatti, se il pallone fosse stato calciato [con i piedi] dal calciatore che era agitato e non si calmava, dalla breve distanza in cui questi si trovava, presumibilmente l’Arbitro avrebbe percepito dolore dal colpo subito (valutazione di normale esperienza). Così, ancora inesperto (ma abbiamo conosciuto alcuni arbitri anche più anziani confondere i fatti con le valutazioni) ha verbalizzato quanto ha ritenuto di aver inteso. Le valutazioni (considerazioni soggettive che derivano da fatti o da esperienze, ma che non descrivono fatti direttamente percepiti in quel frangente) sono sottratte alla disponibilità dell’Arbitro, che così ha avocato a sè una competenza a lui negata, e riservata agli Organi di Giustizia Sportiva. Concludendo, la C.D.T. ha forti argomenti per determinare che la interpretazione dei fatti descritti dalla società , la cui tesi appare assolutamente lineare, logica e credibile, sia compatibile con la descrizione dei fatti che emergono tra le righe del rapporto arbitrale, che perchè la C.D.T. deve ripulire da tutte le false ed inesperte personali valutazioni del giovane Arbitro. Tale attività interpretativa dei fatti emergenti dal rapporto arbitrale è riconosciuta dall’art. 36/3 C.G.S. alla Commissione Disciplinare Territoriale che, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito. Dai fatti descritti a referto, in mancanza di ulteriori chiarimenti che l’Arbitro ha negato alla C.D.T., non emergono certezze (neppure alla luce dell’art. 35 C.G.S.) che sia stato il calciatore MAZZOLINI Nicola a gettare il pallone in direzione dell’Arbitro, attingendolo alla nuca, perchè in assenza di ulteriori spiegazioni appare illogico che l’Arbitro possa aver visto partire il colpo dalle mani del calciatore; e la descrizione di una dinamica illogica esclude che il rapporto contenga nei fatti. Ne deriva, come preannunciato, che il calciatore andrà assolto da quell’ incolpazione. Ma dal rapporto di gara apprendiamo in ogni caso un fatto rilevante sotto l’aspetto disciplinare, addebitabile allo stesso giovane calciatore: questi ha usato una condotta di veemente protesta verbale verso il Direttore di Gara. Quelle veementi proteste rese certamente dal calciatore incolpato, che traspaiono come fatti inequivocabili tra le righe dalla ingenua descrizione arbitrale, vengono dalla C.D.T. interpretate come condotta irriguardosa nei confronti dell’Ufficiale di Gara che, ai sensi dell’art. 19 punto 4 lett. a) C.G.S., comportano a carico del calciatore responsabile la sanzione della squalifica per almeno due giornate. P. Q. M. La C.D.T. FVG, in accoglimento parziale del reclamo, derubrica a mera azione irriguardosa nei confronti dell’Arbitro la condotta contestata al calciatore MAZZOLINI Nicola e, per l’effetto, revoca la squalifica per cinque gare comminata dal G.S.T. e dispone la squalifica per due giornate effettive di gara, ivi computando le giornate di squalifica eventualmente già scontate per effetto della sanzione annullata. Dispone per la restituzione della tassa reclamo.
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