COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 25/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’ A.S.D. TOLMEZZO CARNIA (Campionato Regionale di Eccellenza) in merito alla sanzione, inflitta dal G.S.R. all’esito della gara I.S.M. GRADISCA / A.S.D. TOLMEZZO CARNIA disputata il 07.11.2010, della squalifica per 3 giornate effettive al proprio calciatore DIONISIO Angelo (in C.U. n° 40 del 11.11.2010)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 25/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’ A.S.D. TOLMEZZO CARNIA (Campionato Regionale di Eccellenza) in merito alla sanzione, inflitta dal G.S.R. all’esito della gara I.S.M. GRADISCA / A.S.D. TOLMEZZO CARNIA disputata il 07.11.2010, della squalifica per 3 giornate effettive al proprio calciatore DIONISIO Angelo (in C.U. n° 40 del 11.11.2010) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 40 del 11.11.2010 il G.S.R. infliggeva la squalifica per tre gare al calciatore DIONISIO Angelo "ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S. e dell’art. 19, punto 4, lett. a) C.G.S., perchè, dopo essere stato espulso a seguito di doppia ammonizione, proferiva frase ingiuriosa nei confronti dell’arbitro. Con tempestivo reclamo l’A.S.D. TOLMEZZO CARNIA lamentava la misura sproporzionata del provvedimento, in quanto il calciatore, effettivamente espulso per doppia ammonizione in base ad una infrazione di gioco ad avviso della reclamante dal carattere veniale ed in un momento topico della gara, si sarebbe limitato a reclamare nei confronti dell’arbitro nel rispetto del ruolo di capitano della squadra, successivamente e senza ulteriori lagnanze guadagnando l’uscita degli spogliatoi imprecando ad alta voce sì, ma senza volere in alcun modo ingiuriare l’arbitro, e piuttosto prendendosela più con se stesso, considerata la situazione contingente; le espressioni pronunciate esplicavano in vero soprattutto il rimpianto per l’impossibilità di aiutare la squadra nella restante parte di gara. Conseguentemente, veniva richiesta la riduzione della sanzione, ritenuta sproporzionata in relazione all’effettiva gravità del fatto e piuttosto il frutto di un equivoco circa il soggetto a cui erano indirizzate le imprecazioni, manifestando altresì la disponibilità ad una eventuale audizione.Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. In premessa si osserva che la mera manifestazione di disponibilità ad essere sentiti («Qualora Codesta Commissione lo ritenesse opportuno, i tesserati di questa scrivente Società sono disponibili per un’eventuale audizione») non costituisce richiesta di essere sentiti, istanza che deve viceversa essere formulata in modo chiaro, inequivoco ed incondizionato per poter essere presa in utile considerazione, non potendo al contrario essere la C.D.T. a dare l’input per una attività potenzialmente istruttoria. Non è pertanto possibile, nella fattispecie, dare corso ad alcuna audizione, non essendo stata avanzata valida richiesta in tal senso. Ciò posto, non resta che esaminare il referto di gara stilato dall’Arbitro ed in forza del quale il G.S.R. era pervenuto alla propria decisione. Alla luce dei regolamenti processuali (Art. 35, co. 1.1. C.G.S., secondo cui i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare) non è ammissibile la mera generica negazione ovvero reinterpretazione del fatto occorso a fine gara, resa dalla reclamante. Nella fattispecie, il referto arbitrale è estremamente chiaro e dettagliato nel ricostruire la dinamica dell’occorso, senza che possano sorgere dubbi di sorta sulla responsabilità del calciatore interessato e sulla portata volgarmente irriguardosa della frase pronunciata, la quale -per la sua inequivocabile destinazione- non si comprende nemmeno come possa essere stata pronunciata dal calciatore nei confronti di se stesso ovvero quale manifestazione di rimpianto per l’impossibilità di aiutare la squadra nella restante parte di gara. Quanto all'entità della squalifica, si rammenta che l’art. 19 punto 4 lett. a) C.G.S. contempla come sanziona minima per i calciatori responsabili delle infrazioni commesse in occasione o durante la gara, e sempre salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, la squalifica per due giornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Considerando che, nel caso concreto, al DIONISIO va altresì considerata una giornata di squalifica per essere stato espulso per doppia ammonizione, le tre giornate di squalifica inflitte complessivamente dal G.S.R. rappresentano la sanzione minima che poteva essere irrogata al calciatore in ragione della sua condotta, da un lato tenendo conto del ruolo di capitano della squadra, dall’altro l’assenza di precedenti specifici pure segnalata da parte ricorrente, e che di fatto comporta il bilanciamento complessivo delle circostanze. Il reclamo pertanto deve essere respinto, siccome infondato. Va per l’effetto disposto, ai sensi dell’art. 33, c. 13 C.G.S., l’incameramento della tassa versata. P.Q.M. La C.D.T. FVG così decide: - respinge il reclamo proposto dalla A.S.D. TOLMEZZO CARNIA - conferma la squalifica di tre giornate effettive, irrogata dal G.S.R. al calciatore Angelo DIONISIO; - dispone l’incameramento della tassa di reclamo.
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