COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 13/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’ A.S. AMATORI MANZANO (Campionato Amatoriale, girone A2/B) in merito alla punizione sportiva, inflitta dal G.S.T. all’esito della gara A.S. AMATORI MANZANO / LEON BIANCO/B, disputata il 06.11.2010, della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e della contestuale condanna al pagamento della ammenda di € 100,00 (in C.U. n° 13 del 24.11.2010)
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 66 del 13/01/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO dell’ A.S. AMATORI MANZANO (Campionato Amatoriale, girone A2/B) in merito alla punizione sportiva, inflitta dal G.S.T. all’esito della gara A.S. AMATORI MANZANO / LEON BIANCO/B, disputata il 06.11.2010, della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e della contestuale condanna al pagamento della ammenda di € 100,00 (in C.U. n° 13 del 24.11.2010)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 13 dd 24.11.2010 della Delegazione Distrettuale di Cervignano del Friuli, il G.S.T. respingeva il reclamo proposto dalla società A.S. AMATORI MANZANO, deliberando la punizione sportiva della perdita della gara Amatori Manzano – Leon Bianco/B del 6.11.2010 con il punteggio di 0 – 3 ai sensi dell’art. 17 punto 4 lettera b e dell’art. 18 punto 2 del C.G.S. ed applicava altresì la ammenda di € 100,00 a carico della Società Amatori Manzano, ai sensi dell’art. 16 punto 1 lettera b C.G.S.
Trattavasi di provvedimento assunto dopo che, sul C.U. n° 11 dd 10.11.2010, lo stesso G.S.T. si era riservato di assumere le proprie decisioni in relazione al preannuncio di reclamo in merito alla gara sopra indicata, pervenutogli a cura della stessa Società A.S. AMATORI MANZANO in data 8.11.2010.Era nello specifico accaduto che, al 30° del secondo tempo della gara A.S. AMATORI MANZANO – LEON BIANCO/B, valida per il Campionato Amatoriale, Girone A2/B, l’arbitro decretasse con triplice fischio la conclusione anticipata della gara sul punteggio di 1 – 2 per il LEON BIANCO B all’esito di una situazione di tensione determinatasi per provvedimenti disciplinari da lui assunti nei confronti di calciatori della A.S. AMATORI MANZANO, salvo poi riprendere dopo alcuni minuti la gara stessa, apparentemente concludendola, con l’assunzione di ulteriori provvedimenti disciplinari e la segnatura di un’altra rete da parte del LEON BIANCO/B (risultato finale 1 – 3).
Nel referto di gara, però, si evidenziava come gli ultimi 15 minuti fossero stati disputati solo “pro forma”, allo scopo di evitare conseguenze per la incolumità personale dell’arbitro stesso.
L’A.S. AMATORI MANZANO aveva preannunciato e quindi proposto il proprio reclamo in quanto gli ultimi quindici minuti di gara era stati disputati avendo a disposizione in panchina un calciatore in meno, allontanatosi definitivamente dal terreno di gioco dopo la sospensione che inizialmente (triplice fischio) era parsa definitiva, non potendosi con ciò effettuare la sostituzione di un infortunato e concludendo la gara con 8 calciatori in campo (due erano stati nel frattempo gli espulsi).
Il G.S.T., letto il referto e sentito a chiarimento l’arbitro, provvedeva come in premesse, segnatamente evidenziando come l’arbitro avesse disposto la sospensione anticipata della gara, salva la successiva sua prosecuzione “pro forma”, in ragione di conclamata situazione di eccezionale gravità dovuta al comportamento aggressivo e minaccioso posto in essere nei suoi confronti da parte dei calciatori della A.S. AMATORI MANZANO.
La stessa ripresa della gara, in ragione della tensione esistente negli spogliatoi, doveva ritenersi giustificata (nella impostazione del G.S.T.), così come la Società A.S. AMATORI MANZANO doveva ritenersi responsabile dei fatti che avevano impedito il regolare svolgimento della gara in questione.
Ne derivava perciò la perdita della gara “a tavolino” e la ammenda nei termini come sopra.
Con tempestivo reclamo dd 1.12.2010, ritualmente notificato alla parte cointrointeressata LEON BIANCO/B, la Società A.S. AMATORI MANZANO ricorreva avverso la decisione del G.S.T. invocando la ripetizione della gara e l’annullamento della sanzione pecuniaria.
Contestando le circostanze di fatto esposte nella decisione del G.S.T., la reclamante evidenziava:
a) come non vi fossero oggettivamente gli estremi per la sospensione della gara, non essendo stato nemmeno l’arbitro in grado di descrivere nel proprio referto ovvero nel successivo supplemento una circostanziata ricostruzione della pretesa aggressione da lui subita
b) come non vi fosse alcuna situazione di particolare tensione, né all’interno né all’esterno degli spogliatoi
c) come della ripresa “pro forma” non fosse stata data comunicazione ad alcuno (neppure nel rapportino finale), sicché la A.S. AMATORI MANZANO, pur priva di un calciatore allontanatosi in buona fede dal campo di gioco dopo la disposta sospensione, credeva di avere proseguito regolarmente (tanto che anche negli ultimi quindici minuti l’arbitro aveva assunto ulteriori provvedimenti disciplinari a carico del LEON BIANCO/B, essa pure con ciò presumibilmente ignara della situazione).
La reclamante avanzava tutta una serie di istanze istruttorie, volte ad ottenere la disamina del referto, l’audizione di persone informate dei fatti, il confronto con l’arbitro, l’audizione del Presidente della U.S.A. MANZANO avanti la Commissione Disciplinare.
Sentito alla riunione del 09.12.2010 il Presidente della A.S. AMATORI MANZANO che si richiamava ai contenuti del reclamo ribadendolo in toto, preso atto della mancata presentazione di difese da parte della Società LEON BIANCO/B, ritualmente avvisata della proposizione del reclamo, la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e ritenuta la complessità della situazione, ha rinviato la trattazione alla successiva riunione del 07.01.2011.
La C.D.T. osserva quanto segue.
La decisione di sospendere la gara al 30° del secondo tempo, salvo poi riprenderla dopo 15 minuti, al fine di far disputare non solo i 15 minuti restanti, ma anche i 5 minuti neutralizzati per “sost. varie” di per sé non appare coerente con quanto evidenziato negli atti ufficiali redatti dall’arbitro e non pare comunque in linea con quanto altrimenti richiesto dalle disposizioni vigenti.
L’art. 64, comma 2 N.O.I.F. stabilisce che “è nei poteri dell’arbitro astenersi dl far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, del guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. In alternativa l’arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, per fini cautelativi o di ordine pubblico”.
Ai sensi dell’art. 17 comma 4 C.G.S. comunque “spetta agli Organi di Giustizia sportiva stabilire se ed in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara” e possano giustificare l’adozione di un provvedimento eccezionale, quale quello della sospensione della gara.
Nel caso in esame viene descritta dal referto arbitrale una situazione di tensione, derivante dal fatto che, dopo avere decretato una espulsione, l’arbitro era stato circondato da alcuni calciatori della A.S. AMATORI MANZANO, registrandosi nei suoi confronti alcune spinte, strattonamenti e dita puntate sul petto.
Riscontrato un tanto, l’arbitro afferma di essere rientrato negli spogliatoi, e di avere poi ripreso dopo un quarto d’ora la gara solamente allo scopo di evitare ulteriori problemi, vista la tensione che si era creata fra le due squadre e pubblico presente, che “percepivo stando negli spogliatoi”.
Per vero, per come descritta, tale situazione di pretesa impossibilità nel proseguire regolarmente la gara risulta solo soggettivamente percepita, ma non oggettivata da dati di fatto tali da avvalorare l’esistenza dei presupposti per la prosecuzione “pro forma” e/o comunque per la sospensione anticipata della gara.
Inoltre, traguardando il comportamento tenuto dall’arbitro e da lui descritto nella documentazione ufficiale, risulta:
- che non vi è stato alcun attentato alla sua incolumità, né in campo, né quando questi era in spogliatoio;
- che non vi è stato alcun tentativo di entrare violentemente nello spogliatoio arbitrale da parte di chicchessia, né vengono comunque descritti specifici comportamenti di terzi esito della particolare tensione descritta;
In estrema sintesi, l’arbitro non pare avere fatto uso di tutti i mezzi a sua disposizione per riportare l’ordine, quali ad esempio:
- chiamare i capitani delle rispettive squadre per avvisarli, con fermezza, che il provvedimento di sospensione della gara sarebbe stato adottato qualora le intemperanze fossero proseguite;
- ammonire ed espellere anche più giocatori fino al numero legale per continuare a giocare;
- allontanare dal campo i dirigenti.
Pertanto, non avendo il direttore di gara posto in essere tutti i tentativi necessari per riportare l’ordine per proseguire la gara prima di sospenderla, dagli atti non emerge nemmeno l’oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro senza la riserva “pro forma”, ed in ogni caso neppure l’adottato provvedimento di sospensione (che di per sé deve essere assunto solo in caso estremo ed eccezionale) appare in sé congruo e pertinente alla situazione per come riferita.
Contraddittoria ed inspiegabile risulta pure la decisione assunta dall’Arbitro, prima di sospendere, e poi di riprendere “pro forma” la gara; l’Arbitro infatti, laddove avesse temuto per la propria incolumità, ben avrebbe potuto chiedere l’intervento della forza pubblica anche per consentirsi l’uscita incolume dagli spogliatoi, senza riprendere la gara “pro forma”; se l’Arbitro non avesse avuto motivo di temere per la propria incolumità, non avrebbe avuto significato la decisione di sospendere la gara. In ogni caso, di una simile alternativa e logica opzione non v’è cenno alcuno né nel referto, né nei chiarimenti successivamente forniti al G.S.T.
Dando allora applicazione ai principi in materia di sospensione e di prosecuzione “pro forma” elaborati dalla giurisprudenza federale (cfr. per tutte C.A.F., 9 maggio 2002, in C.U. n. 32/C), in disparte ogni considerazione relativa al fatto che la A.S. AMATORI MANZANO non sarebbe stata in grado, nei minuti finali, di sostituire un infortunato in quanto il calciatore si sarebbe allontanato confidando nella conclusione della gara (circostanza questa solo affermata dalla reclamante, ma non comprovata documentalmente né riscontrata nel referto arbitrale), atteso il macroscopico errore in cui è caduto l’Arbitro, non resta che annullare la decisione del G.S.T. e disporre per la ripetizione della gara.
Va contestualmente disposta anche la revoca della ammenda, elemento correlato alla sanzione principale, che pertanto non è più dovuta.
Deve essere invece dichiarata inammissibile la richiesta di “verifica della posizione di tutti i calciatori della società Leon Bianco/B iscritti nella lista gara, ovvero la documentazione attestante l’avvenuto tesseramento nei termini e modo regolamentari alla data della partita; inoltre se è stata rispettata la regola prevista per la separazione in liste distinte dei giocatori tesserati e facenti parte della squadra Leon Bianco A da quelli della squadra Leon Bianco/B”.
Tale questione era stata sollevata anche avanti al G.S.T., competente a pronunciarsi ai sensi degli artt. 17, co. 5 e 29, co. 7 C.G.S., tuttavia non nelle forme di un vero e proprio reclamo (“pur tuttavia non avendo alcun sospetto di irregolarità della posizione dei calciatori del LEON BIANCO/B iscritti a referto, semplicemente perché tutti sprovvisti della tessera identificativa della FIGC”), avendo pertanto i connotati di una generica lamentela inidonea a costituire motivo di impugnazione; l’inammissibilità della originaria richiesta a G.S.T. non può essere sanata mediante la semplice riproposizione, né negli stessi, né in altri termini, di quella richiesta avanti la C.D.T.
Su tali presupposti, perciò, non è dato potersi pronunciare su tale istanza in questa sede.
La riforma della decisione del G.S.T. impone comunque la restituzione della tassa versata in relazione al presente reclamo.
P.Q.M.
La C.D.T. – FVG così decide:
- revoca la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3
- revoca la sanzione della ammenda di € 100,00
- dichiara inammissibile la richiesta di verifica della posizione dei calciatori della società LEON BIANCO/B, iscritti nella lista di gara
- dispone la ripetizione della gara di tra A.S. AMATORI MANZANO e LEON BIANCO/B, nella data che sarà stabilita a cura della competente Delegazione Distrettuale.
- dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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