COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 03/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. SANGIOVANNESE (campionato di terza categoria) in merito alla sanzione della squalifica per 9 gare effettive del proprio calciatore TREVISAN Fabio (in C.U. n° 27 del 23.12.2010 della Delegazione Provinciale di Pordenone).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 03/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell'A.S.D. SANGIOVANNESE (campionato di terza categoria) in merito alla sanzione della squalifica per 9 gare effettive del proprio calciatore TREVISAN Fabio (in C.U. n° 27 del 23.12.2010 della Delegazione Provinciale di Pordenone). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 27 dd. 23.12.2010 della Delegazione Provinciale di Pordenone il G.S.T. infliggeva al calciatore TREVISAN Fabio la squalifica per nove gare effettive addebitandogli molteplici condotte disciplinarmente diverse tra loro e rilevanti ai sensi dall'art. 19, punto 4, lett. a) e b) C.G.S.: Tale sanzione veniva irrogata sulla base della dettagliata ricostruzione offerta dal direttore di gara a referto ed in sede di supplemento reso al G.S.T., da cui emergeva che il calciatore TREVISAN veniva espulso al 43° del secondo tempo perché a gioco fermo, dopo avere subito un fallo, reagiva nei confronti dell'avversario sferrandogli un pugno che gli procurava un'abbondante fuoriuscita di sangue dal naso. Notificatagli l'espulsione, il calciatore si avvicinava all'arbitro ingiuriandolo e poggiandogli le mani al petto: azione questa considerata dallo stesso Direttore di Gara non indirizzata né idonea a ledere la sua integrità fisica, ma comunque tale da costringerlo ad indietreggiare per sottrarsi al contatto fisico cercato dal calciatore. Calmato dai compagni di squadra, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, continuava ad ingiuriare l'arbitro e l'intera categoria arbitrale, accompagnando le parole con gesti di inequivoco tenore offensivo, perpetrando detto comportamento anche dall'esterno del terreno di gioco, sino al termine della gara. Con reclamo di data 23.12.2010 l’A.S.D. SANGIOVANNESE impugnava tale decisione, chiedendo una riduzione della sanzione, considerata eccessiva rispetto ai fatti contestati, anche alla luce dell'assenza di precedenti specifici del proprio tesserato. Il reclamo è parzialmente fondato, e merita accoglimento, nei limiti di seguito esposti. Nel caso di specie sono rinvenibili quattro distinte condotte disciplinarmente rilevanti, segnatamente: a) una condotta violenta nei confronti dell'avversario; b) una condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro, attraverso il contatto fisico cercato con quest'ultimo; c) una condotta gravemente ingiuriosa, sempre nei confronti del direttore di gara, al momento dell'espulsione d) una condotta gravemente ingiuriosa, mantenuta fuori dal terreno di gioco, sino al termine della gara. Tali condotte, correttamente inquadrate dal GST all'interno delle fattispecie delineate dall'art. 19, punto 4, lett. a) e b) CGS, se considerate singolarmente, fanno apparire corretta l'entità della squalifica inflitta in primo grado. Tuttavia, ferma la incontestata gravità dell’atto di violenza, ritiene la C.D.T. che le condotte ingiuriose ed irriguardose ascritte al calciatore non abbiano comportato particolare allarme, e possano benevolmente essere valutate unitariamente, come indebita e continuata manifestazione di disprezzo, comprensiva sia di gesti che di espressioni altamente offensivi, sì da giustificare un minore trattamento sanzionatorio. Sanzione equa e proporzionata ai fatti ascritti al TREVISAN, di cui neppure la società reclamante mette in dubbio le responsabilità, appare pertanto essere quella indicata in dispositivo. P. Q. M. La C.D.T. FVG, in accoglimento del reclamo, riduce ad otto (8) le gare effettive di squalifica del calciatore TREVISAN Fabio e dispone che non venga addebitata la tassa reclamo.
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