COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 15/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. COMUNALE FIUME V.BANNIA (Campionato di Prima Categoria) in merito alla sanzione della squalifica per 4 gare effettive del proprio calciatore Mattia ZUCCHINI (in C.U. n° 71 del 27.01.2011).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 80 del 15/02/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO dell'A.S.D. COMUNALE FIUME V.BANNIA (Campionato di Prima Categoria) in merito alla sanzione della squalifica per 4 gare effettive del proprio calciatore Mattia ZUCCHINI (in C.U. n° 71 del 27.01.2011).
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 71 dd. 27.01.2011 il G.S.T. infliggeva la squalifica per quattro gare effettive al calciatore Mattia ZUCCHINI “...espulso al 49’ del secondo tempo perché a seguito di un calcio di punizione fischiato dall’arbitro alla squadra avversaria, dopo aver appoggiato l’avambraccio sul petto di quest’ultimo, gli inferiva una spinta di media intensità, facendolo leggermente indietreggiare ed urlando frase irriguardosa nei confronti dello stesso; nessuna conseguenza è derivata all’arbitro per la spinta infertagli.”
La sanzione è stata irrogata sulla base della dettagliata ricostruzione offerta dal direttore di gara a referto – e dallo stesso confermata e precisata in sede di supplemento al G.S.T. - da cui si evince che l’arbitro è stato spinto e costretto ad indietreggiare a causa del comportamento del calciatore Mattia ZUCCHINI del Comunale Fiume V.Bannia (compagine contro la quale era stato fischiato un calcio di punizione) che, protestando, si era, in tale occasione, rivolto all’Ufficiale di gara attingendolo con l’avambraccio ed urlando testualmente al suo indirizzo una frase gravemente irriguardosa.
La fede privilegiata che deve attribuirsi al resoconto dell’arbitro, per la posizione qualificata che l’ordinamento sportivo gli riserva, non consente di mettere in discussione quanto da lui descritto nel referto - e confermato oralmente al G.S.T.- non essendo credibile che i fatti possano essersi svolti in modo diverso rispetto a quanto attestato dal Direttore di gara.
Del resto la spinta al Direttore di gara è stata espressamente ammessa dalla stessa società reclamante ancorché essa abbia cercato di addebitarla ad un gesto non intenzionale del proprio tesserato determinato, a suo dire, dal capannello di giocatori e dal trambusto asseritamente formatosi attorno all’arbitro ed alla possibilità, dunque, che lo ZUCCHINI fosse stato a sua volta spinto da altri calciatori che si trovavano a lui vicino.
La puntuale e coerente descrizione dei fatti resa dall’arbitro non permette tuttavia una interpretazione dell’accaduto inconciliabile con quanto da lui attestato e confermato con risolutezza circa l’intenzionalità della condotta dello ZUCCHINI sia per quanto riguarda la spinta da costui infertagli al punto di farlo indietreggiare, sia per quanto riguarda la frase irriguardosa rivoltagli con toni e modi sprezzanti e maleducati.
Tanto premesso non può trovare accoglimento, neppur parziale, il reclamo proposto dall’ A.S.D. COMUNALE FIUME V.BANNIA per ottenere la riduzione della sanzione inflitta dal G.S.T. al calciatore Mattia ZUCCHINI nei confronti del quale la squalifica di 4 turni a lui irrogata appare del tutto equa e congrua rispetto al comportamento gravemente ed altamente irriguardoso dallo stesso complessivamente tenuto verso l’Ufficiale di gara e perfettamente in linea con altre precedenti statuizioni sanzionatorie adottate in casi analoghi dalla C.D.T. (v. tra le tante le delibere della C.D.T. pubblicate in C.U. n° 83 dd 21.05.09; in C.U. n° 2 dd 07.07.09; in C.U. n° 74 dd 03.02.11)
P. Q. M.
La C.D.T. FVG, respinge il reclamo e dispone per l’incameramento della relativa tassa.
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