COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 18/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO (campionato SECONDA CATEGORIA) in merito alla richiesta di applicazione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della USD SERENISSIMA PRADAMANO (in C.U. n° 74 del 03.02.2011).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 18/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell'A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO (campionato SECONDA CATEGORIA) in merito alla richiesta di applicazione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della USD SERENISSIMA PRADAMANO (in C.U. n° 74 del 03.02.2011). Con tempestivo reclamo l’A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO impugnava l’omologa della gara FLAMBRO – SERENISSIMA valida per il Campionato di Seconda Categoria, disputata in data 30.01.11. In effetti, dal referto arbitrale emergeva come la Serenissima Pradamano avesse sostituito quattro calciatori, contro il numero massimo di tre, ammesso dal regolamento. La Serenissima, regolarmente ricevuto il reclamo, replicava negando la propria violazione. Il Direttore di Gara, nelle more, aveva fatto pervenire al G.S.T. una dichiarazione spontanea con cui si accusava di un errore materiale, precisando quali e quante fossero state le effettive sostituzioni della Serenissima in quella gara. La C.D.T., in persona del suo presidente, alla presenza e attraverso il rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, ha sentito telefonicamente il Direttore di Gara, il quale ha ribadito di aver male interpretato un proprio segno nel taccuino e di aver erroneamente riportato tale errore a referto. Il nobile e spontaneo riconoscimento di errore del Direttore di Gara toglie ogni argomento di fondatezza al reclamo. P. Q. M. La C.D.T.- FVG dichiara infondato il reclamo e dispone per l’incameramento della relativa tassa.
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