COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 24/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’U.S. BARBEANO (campionato di seconda categoria) in merito alla sanzione dell’ammenda di € 700,00- inflitta alla Società (in C.U. n° 74 del 03.02.2011).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 24/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell'U.S. BARBEANO (campionato di seconda categoria) in merito alla sanzione dell’ammenda di € 700,00- inflitta alla Società (in C.U. n° 74 del 03.02.2011). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 74 dd. 03.02.2011 il G.S.T., ai sensi dell’art. 18 punto 1, lett. b) dell’art. 11, punto 3 e dell’art. 4, punto 3, del C.G.S., infliggeva all’U.S. BARBEANO l’ammenda di € 700,00- “....Per condotta gravemente ingiuriosa posta in essere da una ventina di propri sostenitori nei riguardi dell’arbitro e per minacce proferite dagli stessi verso quest’ultimo; tale condotta protrattasi con insistenza dal 20’ del primo tempo e fino al termine della gara, ha comportato grave offesa verso il direttore di gara per motivi di origine etnica (responsabilità oggettiva).- Nel suindicato lasso di tempo ... l’U.S. Barbeano non è mai intervenuta per far desistere i predetti propri sostenitori dal citato comportamento offensivo e discriminatorio verso l’arbitro, nè altri sostenitori presenti si sono chiaramente dissociati da tale comportamento”. La sanzione è stata irrogata sulla base di quanto attestato a referto dal direttore di gara nonchè dei chiarimenti dallo stesso oralmente forniti al G.S.T. In buona sostanza il direttore di gara nel confermare (così come puntualmente riportate a referto dell’incontro Barbeano/Calcio Colloredo di Monte Albano del 30.01.11) le espressioni dal contenuto gravemente discriminatorio a lui rivolte dai sostenitori della Società reclamante i quali, “incitati” dall’allenatore squalificato del Barbeano che con loro si trovava (circostanza quest’ultima riferitagli dal massaggiatore del Barbeano), lo avevano denigrato e minacciato per la sua nazionalità e per la sua origine (essendo egli nativo del Kosovo e da 11 anni residente in Italia) ha successivamente precisato al G.S.T. che tutto era nato al 20’ del primo tempo, dopo l’espulsione di un calciatore del Barbeano e la concessione di un calcio di rigore alla squadra ospite, e che tale situazione si era protratta sino alla fine della gara senza che alcuno della compagine locale fosse intervenuto per far desistere i tifosi locali dal loro comportamento e senza che alcuno dei sostenitori presenti alla gara si fosse dissociato da quanto stava accadendo. La fede privilegiata che deve attribuirsi al resoconto dell’arbitro, per la posizione qualificata che l’ordinamento sportivo gli riserva (art. 35 C.G.S.), non consente di mettere in discussione quanto da lui descritto nel referto e verbalmente confermato al G.S.T. Nello specifico ogni dubbio è escluso dal fatto che lo stesso Presidente del Barbeano ha lealmente ammesso, in sede di audizione, la sussistenza delle espressioni discriminatorie rivolte all’indirizzo del direttore di gara che, stando al reclamo, sarebbero state tuttavia proferite non in modo continuativo ma saltuariamente, in occasione di singole fasi di gioco, e sarebbero ascrivibili al comportamento esagitato di due soli sostenitori che, sempre il Presidente, avrebbe personalmente, ma vanamente, tentato di calmare. Tali considerazioni, come pure gli ulteriori motivi di impugnazione, tendenti anch’essi a ridurre la portata dell’accaduto (asserita estraneità dell’allenatore del Barbeano alla condotta discriminatoria verso il direttore di gara nei confronti del quale egli avrebbe rivolto si espressioni offensive ma non di carattere razzista in quanto si sarebbe trovato al di fuori del recinto di gioco a distanza dai due tifosi turbolenti e dalla parte opposta del campo rispetto ad essi; non credibilità di affermazioni autolesioniste attribuite dall’arbitro al massaggiatore del Barbeano e riguardanti l’”incitamento” alle intemperanze che il proprio allenatore avrebbe rivolto al pubblico; tensioni asseritamente provocate da errori compiuti dal direttore di gara nelle decisioni da lui adottate durante l’incontro) non incidono, comunque, sulla sostanza dei fatti il cui disvalore, essendo essi frutto di manifestazioni espressive di discriminazione, è sancito dall’ordinamento sportivo con gravi conseguenze sul piano sanzionatorio. L’art. 11/3 C.G.S. stabilisce, infatti, che le Società sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione e che per la violazione di tale disposizione si applica l’ammenda da € 500,00 ad € 20.000,00- per le società della LND, a titolo di responsabilità oggettiva, per il fatto addebitato ai propri sostenitori. La C.D.T. nel richiamare la propria delibera di indirizzo sul significato da attribuire ai comportamenti discriminatori e sulle conseguenze da essi derivanti (v del. C.D.T. pubblicata in C.U. n° 26 del 22.10.09) intende in questa sede nuovamente ricordare che a norma dell’art. 13 C.G.S. le società non rispondono dei comportamenti tenuti dai loro sostenitori in violazione degli articoli 11 (razzismo) e 12 (violenza), solamente se dimostrano la ricorrenza congiunta di tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo (evidentemente pensata per i professionisti); b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni (evidentemente pensata per i professionisti); c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti; e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società. Nel caso in esame l’U.S. BARBEANO non ha fornito prova alcuna della ricorrenza delle circostanze suindicate. Tuttavia la mancanza di precedenti specifici a carico della società reclamante, il comportamento fondamentalmente collaborativo e leale tenuto dal suo Presidente in occasione dell’audizione dinanzi alla C.D.T. (nel corso della quale egli ha in buona sostanza ammesso la veridicità del referto arbitrale e fatto presente che il sodalizio da lui rappresentato ha provveduto ad esonerare il proprio allenatore anche in considerazione di quanto accaduto durante la gara di cui si discute) e la gravosità delle sanzioni che l’ordinamento sportivo ricollega alla violazione delle disposizioni antidiscriminatorie (tenuto conto della levatura della società reclamante e del campionato in cui milita), rappresentano altrettanti argomenti che inducono la C.D.T. a ritenere congrua ed equa, nella fattispecie, l’irrogazione dell’ammenda nel minimo edittale, nella convinzione che in proseguo l’U.S. BARBEANO saprà adottare tutti gli accorgimenti necessari ed utili per evitare il ripetersi di episodi che nulla hanno a che vedere con le competizioni sportive e con lo spirito che le deve animare.- In tale ottica può essere accolta la richiesta della società reclamante di riduzione della sanzione pecuniaria ad essa inflitta dal GST. P. Q. M. La C.D.T. FVG, La C.D.T. – FVG così decide: - In accoglimento del reclamo dell’U.S. BARBEANO riduce ad € 500,00- l’ammenda ad essa inflitta. - Dispone la restituzione della tassa versata.
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