COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 07/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dei sig.ri MAGISTRI Luca, ZEARO Dario, ASD CAVAZZO e ASD TARCENTINA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 07/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dei sig.ri MAGISTRI Luca, ZEARO Dario, ASD CAVAZZO e ASD TARCENTINA. Con raccomandata 19 maggio 2010, il V. Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: ai i sigg.ri: -Luca MAGISTRI, calciatore attualmente tesserato per la A.S.D. TARCENTINA, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma I, del C.G.S., 40, comma IV, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento per la società A.S.D. CAVAZZO mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. TARCENTINA. - Dario ZEARO, Presidente della A.S.D. CAVAZZO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma I, del C.G.S., con riferimento all’art. 40, comma IV, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Luca MAGISTRI benchè quest’ultimo fosse già tesserato per altra società. la A.S.D. CAVAZZO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma I del C.G.S, in conseguenza degli addebiti ascritti al proprio Presidente. -la A.S.D. TARCENTINA, per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma II del C.G.S, in conseguenza degli addebiti ascritti al proprio calciatore. Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. la Società e i tesserati deferiti, nonchè la Procura Federale per la riunione del 30 settembre 2010, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini. All'udienza del 30 settembre 2010, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA e i deferiti sig. Dario ZEARO, in rappresentanza della A.S.D. CAVAZZO, assistito da un proprio dirigente, il Sig. Luca MAGISTRI, il Sig. Eliano PELLARINI per la A.S.D. TARCENTINA, assistito da un proprio dirigente. Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: Quanto al sig. Luca MAGISTRI: squalifica per giornate 1 (una); Quanto al sig. Dario ZEARO: inibizione per mesi 3 (tre); Quanto alla A.S.D. CAVAZZO: € 800,00 (ottocento) di ammenda, Quanto alla A.S.D. TARCENTINA: € 300,00 (trecento) di ammenda, risultando provata la violazione contestata. Il sig. Luca MAGISTRI ha dichiarato che per motivi personali aveva risolto il rapporto con la A.S.D. TARCENTINA in accordo con la dirigenza, con l’intesa che sarebbe stato svincolato successivamente nel mese di dicembre. Un tanto non è avvenuto, per una incomprensione con gli stessi dirigenti. La ASD CAVAZZO ha dichiarato di aver operato il tesseramento del sig. Luca MAGISTRI in assoluta buona fede, fidandosi delle indicazioni dello stesso giocatore che era convinto a sua volta di essere stato svincolato; la A.S.D. TARCENTINA ha dichiarato di aver atteso dal calciatore indicazioni in merito alla necessità di svincolarsi come da accordi antecedenti. Lo svincolo non è avvenuto per una incomprensione e mancata comunicazione con lo stesso giocatore. Peraltro nel corso del dibattimento i deferiti presenti hanno concordato con il Sostituto Procuratore Federale ai sensi dell’art. 23 CGS, la applicazione delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini: Quanto al sig. Luca MAGISTRI: squalifica per giornate 1 (una); Quanto al sig. Dario ZEARO: inibizione per mesi 2 (due); Quanto alla A.S.D. CAVAZZO: € 535,00 (cinquecentotrentacinque) di ammenda, Quanto alla A.S.D. TARCENTINA: € 200,00 (duecento) di ammenda, La responsabilità dei deferiti è documentale. L’art. 40, comma IV, delle NOIF stabilisce che non è¨ consentito il tesseramento contemporaneo per più società . In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dal C.G.S. I deferiti nel caso in questione hanno ammesso la loro responsabilità , e il doppio tesseramento è inconfutabile. Per tali motivi Il deferimento risulta fondato, e di conseguenza vanno affermate le responsabilità dei deferiti per quanto accertato a loro carico. Gli stessi hanno concordato con il Sostituto Procuratore Federale ai sensi dell’art. 23 CGS l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, e la C.D.T. ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate. P.Q.M. La C.D.T. FVG dispone: - di squalificare il Sig Luca MAGISTRI, per 1 (una ) giornata; - di inibire il Presidente della A.S.D. CAVAZZO Dario ZEARO per mesi 2 (due), a tutto il 07/12/2010; - di comminare alla società A.S.D. CAVAZZO l’ammenda di € 535,00 (cinquecentotrentacinque); - di comminare alla società A.S.D. TARCENTINA l’ammenda di € 200,00 (duecento).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it