COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 07/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dei sig.ri MIATTO Nereo e POLVAR Onorino, dirigenti della ASD TORVISCOSA, nonchè della ASD TORVISCOSA.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 07/10/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dei sig.ri MIATTO Nereo e POLVAR Onorino, dirigenti della ASD TORVISCOSA, nonchè della ASD TORVISCOSA.
Con raccomandata 22 luglio 2010, il V. Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
i sigg.ri Nereo MIATTO e Onorino POLVAR, Dirigenti della A.S.D. Torviscosa, per rispondere ciascuno della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà , correttezza e probità , per aver reso tenuto un comportamento gravemente irriguardoso ed offensivo nei confronti dell’osservatore arbitrale della gara ASD Torviscosa“ A.C. Monfalcone disputata il 18.4.10, come descritto nella parte motiva del deferimento;.
la A.S.D. TORVISCOSA, per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del C.G.S, in conseguenza delle violazioni ascritte ai suoi tesserati.
Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. la Società e i tesserati deferiti, nonchè la Procura Federale per la riunione del 30 settembre 2010, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini.
All'udienza del 30 settembre 2010, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA e il deferito sig. Nereo MIATTO, per sé ed in rappresentanza del sig. POLVAR, nonchè della ASD TORVISCOSA, giusta delega scritta depositata.
Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. In particolare, il sig. Miatto, riconoscendo per sé e per i suoi rappresentati, che l’accoglimento riservato all’Osservatore Arbitrale nel frangente non è stato dei più ospitali, ricordando che da sempre la sua Società accoglie con la massima disponibilità gli Osservatori Arbitrali, ha evidenziato che in quell’occasione particolare c’era del trambusto per una aggressione subita dalla madre di un calciatore ad opera di alcuni spettatori, e che la violazione commessa trova causa esclusivamente nella situazione di tensione che i dirigenti stavano vivendo per i fatti che stavano accadendo sugli spalti, in cui si è inserita la mancanza di dialogo tra l’Osservatore Arbitrale e i due deferiti.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:
Quanto al sig. Nereo MIATTO: inibizione per mesi 4 (quattro);
Quanto al sig. Onorino POLVAR: inibizione per mesi 4 (quattro);
Quanto alla A.S.D. TORVISCOSA: € 1.000,00 (mille) di ammenda, risultando provata la violazione contestata.
Nel corso del dibattimento i deferiti hanno concordato con il Sostituto Procuratore Federale ai sensi dell’art. 23 C.G.S., la applicazione delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini:
Quanto al sig. Nereo MIATTO: inibizione per mesi 2 e giorni 20;
Quanto al sig. Onorino POLVAR: inibizione per mesi 2 e giorni 20;
Quanto alla A.S.D. TORVISCOSA: € 666,00 (seicentosessantasei) di ammenda,
La motivazione: L’organo giudicante ritiene non corretta la qualificazione dei fatti come formulata nel deferimento, per cui rigetta le conclusioni conformi delle parti, formulate ex art. 23 C.G.S., e procede nel merito.
Infatti, a fronte di un deferimento che addebita ai due dirigenti un comportamento gravemente irriguardoso ed offensivo nei confronti dell’osservatore arbitrale, fermo il riconoscimento della condotta irriguardosa, non c’è traccia negli atti di alcuna condotta offensiva che sia addebitabile ai soggetti deferiti, che così non possono patteggiare con la Procura Federale la sanzione per una violazione che non emerge dagli atti.
E’ il caso di ripercorre i fatti, non prima di aver concordato con la Procura Federale che la relazione dell’osservatore arbitrale non è specificamente indicata tra le fonti di prova privilegiata di cui all’art. 35/1 C.G.S.; e non prima di aver evidenziato che dalla stessa relazione dell’Osservatore Arbitrale emerge la riferibilità alla sua stessa condotta, in concorso con la condotta dei deferiti, della degenerazione degli eventi, modesta quanto ad effetti, ma grave in considerazione del ruolo dei tre protagonisti, che non hanno saputo ricondurre sui binari della correttezza e della probità il loro scambio di vedute.
Richiamiamo la normativa di riferimento: l’art. 62 noif, rubricato Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare, rievoca il dovere delle Società di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara prima, durante e dopo lo svolgimento della gara e afferma la piena responsabilità in capo alle Società del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori .
Le Decisioni Ufficiali FIGC di corollario alla Regola 5 del Giuoco del Calcio ricordano che le Società devono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa lederne l’autorità ed il prestigio. Devono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza; riportano altresì che gli Osservatori Arbitrali possono assolvere anche compiti di relatori su incidenti di una certa gravità , dei quali siano stati spettatori, che abbiano coinvolto, con i sostenitori della squadra, calciatori e gli stessi ufficiali di gara non controllati da questi ultimi.
Trovandoci a discutere di una riconosciuta mancanza di riguardo da parte dei due deferiti, dirigenti di società , verso il dirigente arbitrale, vanno coordinate le reciproche posizioni in relazione ai ruoli e alle funzioni dagli stessi ricoperte nel frangente.
Lo stesso Osservatore Arbitrale afferma di essersi presentato verbalmente all’ingresso dello spogliatoio a gara finita, subito dopo aver constatato che alcuni calciatori del Torviscosa si trovavano coinvolti in un parapiglia generale tra i tifosi che fortunatamente non degenerava. Presentatosi al dirigente della Società ospitante sig. Polvar, questi gli impedì l’accesso allo spogliatoio chiedendomi di esibire la tessera federale. La descritta condotta del sig. Polvar, mirata a tutelare l’ordine pubblico nello spogliatoio in una situazione di allerta, appare non solo legittima, ma assolutamente doverosa perchè, non conoscendo egli personalmente il suo interlocutore, bloccandolo all’ingresso, dava corpo alla funzione alla quale era chiamata la Società , di tutela dell’ordine pubblico e, in particolare, di protezione della terna arbitrale. Fin qui, di nulla si deve dolere l’Osservatore Arbitrale.
Questi procede nella descrizione affermando di essersi comprensibilmente preoccupato per l’incolumità della terna arbitrale avendo sentito che dall’interno dei locali dello spogliatoio provenivano segnali di intemperanze, e di aver sollecitato il sig. Polvar a lasciarmi entrare urgentemente, stante l’esibizione del mio tesserino identificativo. Il sig. Polvar, secondo il racconto dell’Osservatore Arbitrale, visto il tesserino, lo ha fatto entrare nel corridoio, laddove l’Osservatore ha potuto incontrare la terna arbitrale e vederla assolutamente tranquilla, attenta a supervisionare cosa stesse accadendo. A questo punto l’Osservatore Arbitrale, confortato dalla vista dei colleghi in condizione di sicurezza e controllo della situazione, nell’ottica di una sempre auspicata collaborazione tra Società e Sistema Arbitrale, a parere della C.D.T. avrebbe ben potuto mettersi temporaneamente in disparte ed attendere che i dirigenti della società ripristinassero l’ordine pubblico, portando a distensione la situazione, primaria necessità in quel momento.
Invece egli ha voluto richiedere chiarimenti al sig. Polvar, che stava evidentemente e comprensibilmente già vivendo una situazione di stress per quanto stava accadendo fuori. Secondo il deferito Polvar, lo stesso Osservatore Arbitrale gli avrebbe richiesto di far intervenire la forza pubblica, così invadendo funzioni alle quali era deputata la Società , e non certo il dirigente arbitrale. Inoltre, riportando ancora le parole dell’Osservatore Arbitrale, una volta raggiunto lo spogliatoio questi si dedicava al controllo dei tabellini di gara perché era mia intenzione identificare la persona che non ha dimostrato collaborazione, con attività mirata a criticare la condotta del sig. Polvar medesimo, nel mentre quest’ultimo era impegnato a gestire una situazione di ordine pubblico che appariva ben più urgente.
Da lì, la reazione aspra, ma non offensiva del sig. Polvar, a cui poi si è affiancato il sig. Miatto, il quale ha percepito la tensione del sig. Polvar verso questo soggetto, che il Miatto ancora non aveva avuto modo di identificare come Osservatore Arbitrale. Attesa l’accesa discussione che si era creata, ben poteva il Miatto aver confuso l’Osservatore Arbitrale con uno degli esagitati che si erano fatti notare in tribuna.
Seguiva una serie di poco edificanti siparietti verbali che si sono limitati, per quanto dichiarato dallo stesso Osservatore, ad atteggiamenti che la C.D.T. reputa irriguardosi, e non offensivi.
Che la presenza in spogliatoio del sig. Miatto e del sig. Polvar fosse o non fosse autorizzata, è questione di competenza del Direttore di Gara, che era ben presente ed in grado di controllare questo fatto.
Così, ritenuta la confessata responsabilità dei due deferiti per la condotta irriguardosa ma non offensiva tenuta nei confronti dell’Osservatore Arbitrale; ritenuta seria la violazione loro ascritta perchè incorsa nei confronti di un dirigente arbitrale intento nelle sue funzioni; ritenuto peraltro che la condotta di quest’ultimo ha senz’altro concorso a sviare la situazione dai binari della correttezza e probità ; premiata la ammissione di responsabilità ai sensi dell’art. 24 C.G.S.; rigettate le conclusioni conformi rese ex art. 23 C.G.S. da Procura Federale e deferiti,
P.Q.M.
La C.D.T. FVG, dispone:
- di inibire i Sigg. ri Nereo MIATTO e Onorino POLVAR, dirigenti della A.S.D. Torviscosa, ognuno per mesi 2 (due), a tutto il 07/12/2010;
di comminare alla società A.S.D. TORVISCOSA l’ammenda di € 500,00 (cinquecento) a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai suoi dirigenti.
Share the post "COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 07/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dei sig.ri MIATTO Nereo e POLVAR Onorino, dirigenti della ASD TORVISCOSA, nonchè della ASD TORVISCOSA."