COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 30/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO n. 2256/683 pf 09 10 AA/ac formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di PIEMONTI Leo, SUSSI Franco, A.S.D. LUCINICO, A.S.D. MOSSA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 30/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO n. 2256/683 pf 09 10 AA/ac formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di PIEMONTI Leo, SUSSI Franco, A.S.D. LUCINICO, A.S.D. MOSSA Il deferimento: con raccomandata 18.10.2010 la Procura federale disponeva il deferimento nei confronti di: PIEMONTI Leo per violazione dell’art. 1 c. 1 C.G.S. con riferimento agli all’art. 40 c. 4 Norme Organizzativa Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avendo egli sottoscritto una richiesta di trasferimento e tesseramento per la società A.S.D. LUCINICO mentre era tesserato per diversa società sportiva; SUSSI Franco, per violazione dell’art. 1 c. 1 C.G.S. con riferimento agli all’art. 40 c. 4 Norme Organizzativa Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio, poiché nella sua qualità di presidente della A.S.D. LUCINICO ebbe a richiedere il trasferimento e tesseramento di Leo Piemonti senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche volte ad identificare l’esistenza di possibili ostacoli di natura contrattuale avverso il richiesto tesseramento; A.S.D. LUCINICO per responsabilità diretta dell’ex art. 4 c. 1 C.G.S. a fronte delle violazioni ascritte al proprio presidente; A.S.D. MOSSA per responsabilità oggettiva ex art. 4 c. 2 C.G.S. in relazione a violazioni ascritte ai propri tesserati o ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ex art. 1 c. 5 C.G.S. La C.D.T. convocava i deferiti e la Procura Federale per l’udienza del 16.12.2010. Il dibattimento: Alla citata udienza sono comparsi: il dott. Salvatore GALEOTA, quale Sostituto Procuratore Federale; il Sig. PIEMONTI Michele, quale genitore esercente la patria potestà nei confronti del minore PIEMONTI Leo; il Sig. SUSSI Franco in proprio ed in rappresentanza della A.S.D. LUCINICO; nessuno per la A.S.D. MOSSA, nonostante rituale convocazione. Dato atto che la A.S.D. MOSSA non aveva neppure fatto pervenire difese scritte, illustrato il caso ed auditi i presenti, la C.D.T. invitava le parti a rassegnare le conclusioni. Le conclusioni: la Procura Federale precisava le conclusioni come di seguito riassunte: quanto a PIEMONTI Leo : n. 1 (una) giornata di squalifica quanto a SUSSI Franco: mesi 3 (tre) di inibizione quanto a A.S.D. LUCINICO: Euro 500,00 di ammenda quanto a A.S.D. MOSSA: Euro 150,00 di ammenda A questo punto la C.D.T. informava i deferiti presenti che ai sensi dell’art. 23 C.G.S., prima della chiusura del dibattimento, era in loro facoltà accordarsi con la Procura federale per richiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, con avvertimento che rimane in facoltà della C.D.T. valutare l’ammissibilità dell’istanza e la congruità della sanzione. Il deferito SUSSI Franco in proprio ed in rappresentanza dell’A.S.D. LUCINICO concordava con il vice procuratore federale l’inibizione per mesi 2 (due) come presidente ed Euro 333,00 di ammenda a carico della società. Il Sig. PIEMONTI Michele per il figlio Leo chiedeva che a questi non venisse irrogato alcun trattamento sanzionatorio, attesa la tenera età del predetto e la buona fede nella condotta. La motivazione: quanto al deferito SUSSI Franco in proprio ed in rappresentanza dell’A.S.D. LUCINICO, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e dimostrati gli stessi in base alla documentazione agli atti ed alla non contestazione degli addebiti da parte dei deferiti comparsi in udienza; ritenuta congrue la sanzioni indicate; visto l’art. 23 C.G.S., dispone l’applicazione di tali sanzioni con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti. P.Q.M. La C.D.T. F.V.G. dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: quanto a SUSSI Franco: mesi 2 (due) di inibizione ex art. 23 C.G.S. quanto a A.S.D. LUCINICO: Euro 333,33 di ammenda ex art. 23 C.G.S. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti e dispone procedersi oltre per gli altri due deferiti. Quanto al deferito PIEMONTI Leo, pur apprezzata la appassionata difesa del padre del deferito, che ha sostenuto e documentato di essersi attivato presso gli Organi Istituzionali per conoscere i diritti del proprio figliolo, la C.D.T. non può esimersi dal notare che il Presidente del C.R. FVG gli ha comunicato per iscritto i termini entro i quali suo figlio avrebbe potuto chiedere il trasferimento a termini di regolamento. A tali istruzioni, per fatti concludenti, il deferito e, per lui, i genitori, non si sono attenuti, ed hanno proceduto per quanto contestato loro, con ciò violando le disposizioni di cui al deferimento che, pertanto, si dimostra fondato. La sanzione andrà comunque determinata nella misura minima come da dispositivo. Quanto alla A.S.D. MOSSA, accertata la violazione ed avuto riguardo a casi consimili già trattati dalla C.D.T. ed alla complessiva condotta serbata della società deferita; P.Q.M. La C.D.T. FVG dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: quanto a PIEMONTI Leo : n. 1 (una) giornata di squalifica quanto a A.S.D. MOSSA: Euro 300,00 di ammenda.
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