COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 30/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Mauro BRAIDOT, Presidente della Società A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI; b) A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 30/12/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Mauro BRAIDOT, Presidente della Società A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI; b) A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI.
Il deferimento. Con rituale comunicazione ai sensi dell' art. 32 c.4 C.G.S., a firma del Sostituto Procuratore Federale dr. S. Galeota, a seguito dell’esperita attività di indagine, venivano deferiti al giudizio di questa C.D.T.: a) il sig. Mauro BRAIDOT nella sua qualità di Presidente della società sportiva A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI (società partecipante al Campionato di Promozione) per inosservanza, in “violazione dell’art. 1, comma 1° del C.G.S, in relazione all’art. 32 c. 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., come intregrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 della L.N.D.” dell’obbligo “di portare a termine le manifestazioni alle quali le Società si iscrivono” avendo la società da lui presieduta rinunciato, prima della pubblicazione dei calendari riguardanti la stagione sportiva 2009/2010, a prender parte al Campionato Regionale “Juniores” al quale si era regolarmente iscritta; - b) la Società A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 c. 1° del C.G.S. della violazione ascritta al suo Presidente.
La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 16.12.2010.
Il dibattimento. All’udienza del 16.12.2010 davanti alla C.D.T. è comparso il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA.- Nessuno è invece comparso per i deferiti i quali non hanno fatto pervenire alcuna difesa scritta.- Al riguardo si dà atto che il sig. BRAIDOT ha telefonicamente comunicato in Segreteria di essere bloccato in aeroporto a Milano e di non poter presenziare alla seduta.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione di responsabilità degli incolpati chiedendo l’irrogazione della sanzione di gg 30 (trenta) di inibizione al sig. Mauro BRAIDOT e quella di € 2.000,00- di ammenda all’A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI.
La motivazione. L’art. 53 delle NOIF richiamato nell’atto di deferimento stabilisce che “Le società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate”.
Secondo quanto stabilito da tale disposizione normativa è il dato dell’iscrizione alla manifestazione calcistica che assume giuridico rilievo per stabilire se sussista o meno la responsabilità dei deferiti e non anche il successivo momento della pubblicazione dei calendari che può essere preso in considerazione unicamente per commisurare la irroganda sanzione secondo quanto si dirà oltre.
Ratio della norma in esame è all’evidenza quella di evitare pregiudizi e contrattempi a danno dell’organizzazione sportiva; pertanto obbligo delle singole società, al momento di aderire, iscrivendosi, alle varie competizioni, è quello di cautelarsi assicurandosi preventivamente di poter contare e fare affidamento su di un numero di atleti tale da garantire, anche nel caso di defezione di alcuni di essi, la partecipazione alle future manifestazioni.
Nel caso specifico, nel quale detto obbligo risulta essere stato pacificamente ignorato, si deve tuttavia osservare che gli inconvenienti e lo scompenso all’attività di predisposizione dei gironi determinati dalla decisione dell’ A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI di rinunciare alla partecipazione al Campionato Regionale “Juniores” al quale si era iscritta, non possono che esser stati marginali, atteso che la rinuncia è avvenuta in epoca antecedente alla pubblicazione dei calendari riguardanti la stagione sportiva 2009/2010.
Per tali ragioni la C.D.T. se da un lato ritiene che i soggetti deferiti debbano essere giudicati responsabili delle violazioni ad essi rispettivamente ascritte, dall’altro ritiene di poter mitigare le richieste sanzionatorie nei loro confronti formulate dal rappresentante della Procura Federale.
Tanto premesso la sanzione viene comminata come da dispositivo sia tenendo conto dei precedenti in materia (v. da ultimo decisione della CDT pubblicata in C.U. n° 108 del 25.06.2010 - def.to Pertegada/Bianchin) sia del fatto che la prima squadra della società deferita militava, all’epoca dei fatti, in Promozione
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide:
Ritenuta la responsabilità del sig. Mauro BRAIDOT, Presidente dell’A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI, per i fatti a lui ascritti infligge allo stesso l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di giorni 25 (venticinque);
Ritenuta la responsabilità dell’ A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI in ordine ai fatti ascritti al suo Presidente, condanna la stessa all’ammenda di € 1.800,00- (milleottocento).
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