COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 13/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di DIA Fallilou e di GERMANI Lucio e delle società A.S.D. MONFALCONE e FINCANTIERI CALCIO A.S.D.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: http://www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 13/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di DIA Fallilou e di GERMANI Lucio e delle società A.S.D. MONFALCONE e FINCANTIERI CALCIO A.S.D. Il fatto contestato appare pacifico (effettivamente risulta un cartellino d.d.1 settembre 2009 intestato al sig. DIA Falillou in relazione alla lista di tesseramento della società A.R. FINCANTIERI, e risulta altresì una successiva richiesta di tesseramento, relativa alla stessa persona, ma per la società A.S.D. MONFALCONE e datata 10 ottobre 2009); sussiste la responsabilità diretta della società A.S.D. MONFALCONE per fatto della persona fisica esercente la rappresentanza legale della società e che ha predisposto e sottoscritto la seconda richiesta di tesseramento senza effettuare tutte le verifiche del caso. Il fatto che questa persona fisica non sia stata l’odierno deferito sig. GERMANI Lucio, ma altro tesserato ancora da identificarsi è assolutamente irrilevante ai fini della responsabilità diretta della società. Appare nel contempo congrua la sanzione indicata. Nei confronti della FINCANTIERI CALCIO A.S.D., deferita per responsabilità oggettiva nel caso di specie assolutamente pacifica, a fronte della richiesta del Sostituto Procuratore Federale di euro 150,00, la CDT ritiene invece congrua la sanzione di euro 300,00, tenuto conto sia della minore età dell’interessato che del comportamento tenuto nel presente procedimento dalla Società, che pur ritualmente citata non si è fatta rappresentare da soggetto munito di idonea delega. Visti gli atti del deferimento, visti altresì artt. 23 e 24 C.G.S. P.Q.M. la CDT dispone: - l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ammenda di euro 333,00 a carico della Società A.S.D. MONFALCONE; - ammenda di euro 300,00 a carico della Società FINCANTIERI CALCIO A.S.D.; - il proscioglimento dall’addebito ascritto al sig. GERMANI Lucio, per non avere commesso il fatto - la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per i seguiti di competenza: a) ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti del sig. DIA Fallilou b) ai fini della esatta identificazione del tesserato della A.S.D. MONFALCONE che ebbe a predisporre, sottoscrivere ed inoltrare la richiesta di tesseramento d.d. 10 ottobre 2009 relativa al calciatore DIA Fallilou.
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