COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 04 del 16/07/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. GIULIO LISCAPADE, DEL SIG. VINCENZO LIVOLSI E DELLA ASD FORTITUDO NEPI CALCIO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 04 del 16/07/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. GIULIO LISCAPADE, DEL SIG. VINCENZO LIVOLSI E DELLA ASD FORTITUDO NEPI CALCIO Con atto del 10 giugno 2010 la Procura Federale della F.I.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio il Sig. Giulio Liscapade, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Fortitudo Nepi Calcio ed il Sig. Giulio Livolsi, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della ASD Fortitudo Nepi Calcio, per rispondere entrambi della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 35 del Regolamento del Settore Tecnico, e la società ASD Fortitudo Nepi Calcio per violazione dell’articolo 4 comma 1 e 2 del CGS per responsabilità diretta ed oggettiva con riferimento alle condotte ascrivibili al proprio Presidente ed al proprio Dirigente accompagnatore. A sostegno dell’atto di deferimento l’Organo requirente assumeva che la società Fortitudo Nepi Calcio aveva inserito nei quadri societari per la stagione in corso l’allenatore Romano Palazzini ma, a seguito di denuncia dell’associazione allenatori di calcio, sezione provinciale di Viterbo, si era potuto accertare, anche con l’accesso da parte di un collaboratore della Procura ad una gara di campionato, che le funzioni di allenatore venivano svolte dal Sig. Livolsi, che figurava come accompagnatore ufficiale, mentre il Palazzini era addirittura assente e non risultava nemmeno inserito in distinta. Era quindi evidente che lo stesso aveva mantenuto il ruolo societario solo come prestanome del Livolsi che, unitamente al Presidente, aveva messo in atto un comportamento disciplinarmente rilevante, di cui doveva rispondere, sia direttamente per il coinvolgimento del legale rappresentante, sia oggettivamente, la società Fortitudo Nepi Calcio. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento assegnando ai deferiti termine per il deposito di memorie difensive. Faceva pervenire una nota su carta intestata della società l’allenatore Romano Palazzini che confermava di essere stato assunto come allenatore dalla società ma di essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico il 17-9-2009, tanto da dover rimanere per lungo tempo lontano dai campi di gioco. In quel periodo la società, confidando nelle sue qualità tecniche e morali, non aveva voluto sostituirlo ed era stata rappresentata in panchina dal dirigente accompagnatore Livolsi. Faceva altresì pervenire una memoria difensiva la Società Fortitudo Nepi Calcio la quale, confermando tutte le risultanze del deferimento e la versione dei fatti fornita dallo stesso allenatore Palazizni, sottolineava l’assoluta buona fede dei dirigenti della società che si erano trovati nella emergenza a causa dell’improvvisa indisponibilità dell’allenatore e quindi avevano deciso di ricorrere ad una soluzione interna “tampone” nell’attesa di conoscere il decorso della malattia ed i tempi di recupero dello stesso. Sottolineava altresì come, immediatamente ed in modo assolutamente trasparente, fossero state rese al collaboratore della Procura, dichiarazioni convergenti e complete sulla dinamica degli eventi. Richiedeva quindi una sanzione particolarmente attenuata, visto tutto l’iter della vicenda. Nella riunione, presente il delegato dei deferiti ed il rappresentante della Procura Federale, i deferiti richiedevano la definizione del giudizio con l’applicazione di una sanzione concordata, ai sensi dell’articolo 23 CGS, di inibizione per un mese per il Presidente Liscapade, di inibizione per due mesi per il dirigente Livolsi ed l’ammenda di € 300,00 per la società, così determinata per l’applicazione della diminuente dell’articolo 23 e 24 CGS, rispetto ad una pena base di mesi due per il presidente, mesi tre per il dirigente Livolsi ed ammenda di € 500,00 per la società. Ritiene la Commissione Disciplinare che la sanzione richiesta sia congrua rispetto agli addebiti, che la qualificazione disciplinare dei fatti sia corretta e non emergano dai documenti elementi che possano portare al proscioglimento dei deferiti. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di applicare ai deferiti le sanzioni concordate tra le parti ex art. 23 e 24 CGS, e quindi di irrogare al Presidente pro tempore Giulio Liscapade la inibizione di mesi uno, al dirigente Vincenzo Livolsi l’inibizione per mesi due ed alla società Fortitudo Calcio Nepi l’ammenda di e 300,00.
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