COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 04 del 16/07/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. PALOMBI MAURIZIO DEL SIG. PERFETTI MANUEL E DELLA SOCIETA’ LATINA SCALO CIMIL
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 04 del 16/07/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. PALOMBI MAURIZIO DEL SIG. PERFETTI MANUEL E DELLA SOCIETA’ LATINA SCALO CIMIL
Con atto del 10 giugno 2010 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio il Sig. Palombo Maurizio, presidente della società Pol. Latina Scalo CIMIL, per rispondere della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’all’articolo 39 comma 2 delle NOIF, nonché dell’articolo 40 comma 4 delle NOIF, il Sig. Perfetti Manuel, calciatore tesserato con l’Agorà santa Rita, per rispondere della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 40 comma 4 delle NOIF e la società Latina Scalo CIMIL per responsabilità diretta per gli addebiti ascritti al proprio presidente, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del CGS: A sostegno del deferimento l’Organo Requirente assumeva di aver ricevuto dalla Commissione Tesseramenti una segnalazione relativa al procedimento relativo al tesseramento, a favore della società Agorà Santa Rita, del calciatore Perfetti. La Commissione, nel proclamare la validità di tale tesseramento, aveva annullato il precedente tesseramento con la società Latina Scalo CIMIL in quanto la firma della madre del calciatore, all’epoca minorenne, era risultata apocrifa. La stessa società Latina Scalo CIMIL, con una propria nota, aveva confermato che la firma della stessa era stata apposta dal marito, alla presenza di vari testimoni, nella sede della società. La Commissione Disciplinare fissava la data della riunione per la discussione del deferimento ed il termine per il deposito di memorie difensive da parte dei deferiti e ne dava rituale comunicazione alle parti. Faceva pervenire memoria difensiva la società Latina Scalo CIMIL che, nel confermare i fatti, faceva però rilevare come, al momento dell’inoltro del tesseramento invalido, la legale rappresentanza della società era stata temporaneamente assunta dalla Sig.ra Palombo Anna Maria, cassiere della società, in quanto il Presidente Palombo Maurizio era stato squalificato per mesi otto con delibera della Commissione Disciplinare, pubblicata sul comunicato ufficiale n. 69 del 30-1-2009. Faceva altresì pervenire memoria difensiva il calciatore Manuel Perfetti che assumeva come il tesseramento a favore dell’Agorà Santa Rita fosse stato inoltrato oltre un mese dopo quello con il Latina scalo CIMIL e solo dopo che il Comitato Regionale Lazio aveva fatto pervenire una comunicazione che attestava come il suo nominativo non risultasse vincolato con alcuna società. Il tempo trascorso dal primo tesseramento, senza che lo stesso risultasse inoltrato, lo aveva indotto a ritenere che la società Latina Scalo CIMIL avesse rinunciato al tesseramento, incompleto nelle firme. Nella riunione non compariva alcuno dei deferiti. La Procura Federale in merito alle deduzioni difensive inoltrate dalla società, assumeva che la comunicazione inviata il 16-10-2009 alla Commissione Disciplinare era stata sottoscritta dal Presidente Maurizio Palombo, benché squalificato, e ciò dimostrava come fosse stato sempre lui l’effettivo gestore delle attività di tesseramento della società; insisteva quindi per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per il Presidente Palombo Maurizio l’inibizione per mesi sei, tenuto conto della recidiva, per il calciatore Perfetti Manuel un mese di squalifica e per la società Latina scalo CIMIL l’ammenda di € 750,00. La vicenda va innanzitutto ricostruita con attenzione alle date dei documenti in atti. Con deliberazione pubblicata sul Com. Uff. n. 69 del 30-1-2009 veniva comminata la squalifica per mesi otto a carico del Sig. Maurizio Palombo presidente della società Latina Scalo CIMIL. Con comunicazione del 12-3-2009 la società comunicava di aver nominato come delegato con poteri di firma la Sig.ra Palombo Anna Maria, cassiere della società, che provvedeva all’accettazione della carica. Il 6-8-2009 viene inoltrato il tesseramento per la società Latina Scalo CIMIL del predetto calciatore Perfetti, con modulo di richiesta tesseramento n. 095866, apparentemente sottoscritto dal calciatore e da entrambi i genitori. Il modulo risulta altresì sottoscritto dalla Sig.ra Palombo Anna Maria come delegata della società. Risulta, altresì, inoltrata dalla società Agora Santa Rita una richiesta di posizione di tesseramento al Comitato Regionale Lazio il 31-8-2009 con risposta di pari data, relativa sempre al calciatore Perfetti, con risposta del Comitato di nulla osta al tesseramento. Infine risulta una richiesta di tesseramento, inoltrata il 3 settembre 2009 dalla società Agora Santa Rita ed una successiva nota dell’Ufficio Tesseramento inoltrata il 28-9-2009 che dava comunicazione dell’esistenza del vincolo precedente con il Latina Scalo CIMIL e, quindi, della inefficacia del tesseramento a favore dell’Agora santa Rita. Va solo aggiunto che, il primo tesseramento, arrivato in periodo feriale, risulta lavorato dall’Ufficio Tesseramento il 6-9-2009 e quindi successivamente alla data della richiesta di posizione dell’Agora Santa Rita e ciò spiega la risposta negativa dell’Ufficio alla richiesta di posizione di tesseramento. Appaiono quindi evidenti due circostanze: la prima che il calciatore ha effettivamente sottoscritto una doppia richiesta di tesseramento, sottoscritta anche dal padre ma non dalla madre, in quanto la prima, almeno a detta della società, venne sottoscritta dal padre anche per la madre con firma apocrifa; la seconda che la responsabilità per il tesseramento irregolare va ascritta al legale rappresentante pro tempore del Latina Scalo CIMIL che va identificato nella delegata Palombo Anna Maria. Ciò non solo per il dato formale, cioè della temporanea sostituzione del presidente squalificato, comunicata agli Organi Federali, ma per la sottoscrizione effettiva del tesseramento invalido che è, senza alcun dubbio, della Palombo Anna Maria e non del Palombo Maurizio. La circostanza dedotta dalla Procura Federale, in sede di discussione finale del deferimento, che il Palombo Maurizio abbi poi sottoscritto la dichiarazione confessoria del 16-10-2009 inoltrata alla Commissione Disciplinare, non ha alcun pregio per addebitare allo stesso alcuna responsabilità in quanto, al momento, il Presidente aveva espiato la inibizione inflitta e scadente il 30-9-2009. Quindi, acclarata la responsabilità del calciatore e della società Latina Scalo CIMIL che deve, indubbiamente, rispondere dell’operato della delegata Palombo Anna Maria, si dovranno fissare le sanzioni che, secondo la costante Giurisprudenza di questa Commissione, vedono il calciatore che sottoscrive un doppio tesseramento responsabile di una violazione considerata grave, per tutte le conseguenze ipotizzabili sulla regolarità del campionato e che vengono fissate usualmente in mesi sei di squalifica. Ciò non di meno, nel caso di specie, può effettivamente invocarsi l’attenuante che la sottoscrizione del secondo tesseramento è stata preceduta da una indagine sullo status del calciatore che, per una serie di circostanze, ha dato esito difforme dal vero. La sanzione può quindi ridursi di almeno un terzo e fissarsi come da dispositivo, mentre la sanzione pecuniaria a carico della società appare anch’essa riducibile alla luce del comportamento leale tenuto dalla società nel procedimento innanzi alla Commissione Tesseramenti. Infine la delibera andrà inoltrata alla Procura Federale con la richiesta di provvedere al deferimento della Palombo Anna Maria per gli stessi addebiti erroneamente attribuiti al Presidente Maurizio Palombo. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di prosciogliere da ogni addebito il Presidente Palombo Maurizio. Di ritenere il calciatore Manuel Perfetti responsabile delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di irrogargli la squalifica per mesi quattro. Di ritenere altresì la società Latina Scalo CIMIL responsabile delle violazioni ascritte e per l’effetto di irrogarle l’ammenda di € 500,00.
Trasmette gli atti alla Procura Federale affinchè provveda al deferimento della delegata del Presidente Palombo Anna Maria per le motivazioni sopra riportate. Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito e la trasmissione della delibera alla Procura Federale.
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