COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 23/09/2010 Delibera della Commissionone Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. ALDO SAVINO PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ ART. 1 COMMA1 DEL C.G.S. E DELLA VIOLAZIONE DELL’ ART. 5 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. CYNTHIA 1920 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 2 E 5 DEL C,G. S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 23/09/2010 Delibera della Commissionone Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. ALDO SAVINO PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ ART. 1 COMMA1 DEL C.G.S. E DELLA VIOLAZIONE DELL’ ART. 5 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. CYNTHIA 1920 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 2 E 5 DEL C,G. S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA. La Procura Federale della F.I. G. C., con atto del 28 luglio 2010, a seguito degli atti trasmessi dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C., ha disposto il deferimento dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale, del sig. ALDO SAVINO, ( iscritto nei ruoli del Settore Tecnico ), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti riferiti all’ attività sportiva di cui all’ art. 1 comma 1 del C.G.S. e della violazione dell’ art 5 comma del C.G.S. per dichiarazioni lesive e gravemente ingiuriose rivolte al sig, Pierluigi CIAMBERLANO, collaboratore dell’ attività di base del Settore Giovanile Scolastico, nel corso della gara ASD CYNTHIA 1920 – G.S. DILETTANTI FALASCHE, categoria pulcini 99 del 6 marzo 2010. Conseguentemente la Procura Federale ha deferito la società CYNTHIA 1920 per rispondere della violazione degli artt. 4 comma2 e 5 comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio tesserato Il collaboratore della Procura Federale, nel corso delle indagini esperite ha posto in evidenza, con dovizia di particolari, come in effetti si sono svolti i fatti. Il prof. CIAMBERLANO presente all’ incontro, incaricato dalla Federazione, si rendeva conto che i tecnici delle due squadre assumevano comportamenti, nei confronti dei loro calciatori, contrari al loro ruolo di educatori sportivi e quindi interveniva richiamandoli ad un comportamento più corretto. Il tecnico della soc. FALASHE si adeguava immediatamente, mentre il tecnico della società CYNTHIA 1920 sig. ALDO SAVINO reagiva, dinanzi ai ragazzi, dirigenti e presidente della società pronunciando contro l’ incaricato della Federazione frasi altamente offensive, giustificando poi tale comportamento in quanto nessuno glielo aveva preventivamente presentato Dagli atti risulta che tale affermazione non risponde al vero. In conseguenza di tutto ciò sono scattati i relativi deferimenti. La Commissione Disciplinare Territoriale fissava la riunione per il giorno 8 settembre 2010, a cui partecipava il rappresentante della Procura Federale ed il presidente della società CYNTHIA 1920 sig. BORRI STEFANO,il quale ribadiva., come in sede di audizione, che il SAVINO rispondeva stizzito, in quanto non era a conoscenza del ruolo rivestito nell’ occasione dal prof. Ciamberlano, scusandosi poi per l’ accaduto. Il Procuratore Federale riteneva infondata tale affermazione riconoscendo la responsabilità dei deferiti, chiedendo 300,00 Euro di ammenda per la società CYNTHIA 1920 e due mesi di squalifica per il tecnico ALDO SAVINO. La Commissione Disciplinare Territoriale, valutate le proposte di sanzioni avanzate dalla Procura Federale ritiene che le stesse, nella graduazione di responsabilità, possono essere fissate in misura meno afflittiva rispetto a quella richiesta dalla Procura, nei termini di cui al dispositivo. Tutto ciò premesso, questo Organo Giudicante DELIBERA Di affermare la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni loro ascritte e di squalificare per un mese il tecnico della Società CYNTHIA 1920 sig. ALDO SAVINO e di comminare alla Società CYNTHIA 1920 l’ ammenda di Euro 200,00. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento della raccomandata A.R.
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