COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 30/09/2010 Delibera della Commissionone Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. CANN KWAKU, BALDELLI LUIGI E DELLA SOCIETA’ A.S.D. CERAMICA RIGNANO FLAMINIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 30/09/2010
Delibera della Commissionone Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. CANN KWAKU, BALDELLI LUIGI E DELLA SOCIETA’ A.S.D. CERAMICA RIGNANO FLAMINIA
Con atto del 21-7-2010 la Procura Federale ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio del Sig. Kwaku CANN per rispondere della violazione dell’artt. 1 comma 1 in relazione all’art. 10 comma 2 e 6 del CGS, del Sig. Luigi Baldelli per le medesime violazioni e della società ASD Ceramica Rignano Flaminia a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS. A sostegno dell’incolpazione l’Organo requirente deduce che il calciatore CANN avrebbe disputato in posizione irregolare due gare del campionato di promozione girone A: Cer. Rignano Fl.- Boreale dell’11-4-2010 e Ladispoli – Ceramiche Rignano Fl. del 18-4-2010 e le distinte di entrambi le gare sarebbero state sottoscritte dal dirigente accompagnatore Luigi Baldelli. Dagli atti a corredo si può dedurre che il calciatore aveva disputato le due gare in questione dopo l’inoltro della prescritta documentazione per il tesseramento avvenuto il 30-3-2010 ma prima di ricevere la necessaria autorizzazione dall’ufficio centrale tesseramento, trattandosi di calciatore extracomunitario.
La Commissione Disciplinare dava comunicazione alle parti della riunione fissata per la discussione del deferimento, invitando i deferiti a far pervenire memorie difensive.
Facevano pervenire memoria difensiva i soggetti deferiti che contestavano l’applicabilità al caso di specie dell’articolo 10 comma 6 del CGS in quanto tale norma, a parere degli esponenti, colpirebbe esclusivamente l’utilizzo di calciatori extracomunitari effettuata fraudolentemente a mezzo di documenti alterati mentre, nella specie, il calciatore veniva tesserato con documenti assolutamente genuini e la sua utilizzazione era solo intempestiva in quanto la società, per mera ignoranza, non attendeva il necessario visto federale.
Nella riunione fissata per la discussione del deferimento compariva il solo rappresentante della Procura Federale che insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore CANN la squalifica per 2 anni, per il dirigente Baldelli l’inibizione per 2 anni e per la società Real Monteverde (a seguito di cambio di denominazione della società Ceramica Rignano Flaminio) la penalizzazione di due punti in classifica da scontare nella stagione 2010/2011 e l’ammenda di € 1.000,00.
Ritiene innanzitutto la Commissione che i fatti storici siano provati dai documenti prodotti in atti. Effettivamente il calciatore ebbe a disputare le due gare in questione in posizione irregolare, non avendo ancora perfezionato il tesseramento federale con la società Ceramica Rignano Flaminio in quanto ancora in attesa di visto di regolarità da parte del competente ufficio federale. Infatti il regolamento prescrive che, per i calciatori provenienti da federazione estera non comunitari, il tesseramento decorra non già dall’invio o dal deposito del modulo di tesseramento corredato da tutti i documenti, ma dall’autorizzazione concessa dagli Organi Federali in quanto il tesseramento di tali calciatori è gravato da oneri burocratici ben più complessi di quelli ordinari che necessitano un vaglio caso per caso da parte dei competenti uffici.
Ciò detto resta solo da quantificare la sanzione adeguata al caso. Per quanto attiene alla società, considerando che nelle due gare conseguì un solo punto, appare congrua la sanzione di un punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione e di € 500,00 di ammenda. Più complesso il ragionamento sulle sanzioni a carico dei tesserati. In effetti la Procura Federale ha invocato l’applicazione dell’articolo 10 comma 6 CGS richiedendo quindi il minimo edittale, previsto dal comma 8 e 9 dello stesso articolo, sia per il calciatore che per il dirigente accompagnatore. Ritiene però la Commissione che, pur trattandosi di calciatore extracomunitario, la sanzione invocata non sia applicabile al caso concreto in quanto la norma nel fissare una pena edittale così afflittiva vuole colpire i disinvolti comportamenti in materia di tesseramento e, soprattutto, di alterazione della cittadinanza, che avevano caratterizzato nei tempi passati il tesseramento di calciatori professionisti nelle maggiori categorie per derogare al limite di calciatori extracomunitari tesserabili. Nulla di ciò nel caso di specie ove si è trattato di un calciatore potenzialmente tesserabile ed in effetti tesserato, utilizzato prima del perfezionamento dell’iter burocratico. Le sanzioni vanno quindi fissate in limiti ben più contenuti ed usuali per analoghe fattispecie, come da dispositivo.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni ascritti, con l’esclusione di quella prevista dall’articolo 10 comma 6 del CGS, e di irrogare al calciatore Kwaku CANN la squalifica per due giornate di gara, al dirigente Luigi BALDELLI l’inibizione per un mese ed alla Società Real Monteverde la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di e 500,00.
Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito alle parti. Le sanzioni irrogate decorrono dalla comunicazione alle parti.
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