COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 07/10/2010 Delibera della Commissionone Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. ALESSANDRO MARTINELLI E GIUSEPPE BELFIORE E DELLE SOCIETÀ FIUMICINO CALCIO E POMEZIA CALCIO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 07/10/2010 Delibera della Commissionone Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. ALESSANDRO MARTINELLI E GIUSEPPE BELFIORE E DELLE SOCIETÀ FIUMICINO CALCIO E POMEZIA CALCIO Con atto del 13-7-2010 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare territoriale il calciatore Alessandro Martinelli, all’epoca dei fatti tesserato con il Fiumicino Calcio, per rispondere della violazione di cui all’articolo 1 comma 1 in relazione all’articolo 10 comma 6 CGS, il dirigente Giuseppe Belfiore, tesserato con la società Pomezia Calcio, per rispondere delle medesime violazioni, le società Pomezia Calcio e Fiumicino Calcio a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del CGS, per rispondere delle violazioni rispettivamente ascritte ai propri tesserati. A sostegno del deferimento l’Organo requirente deduce che il calciatore Martinelli avrebbe partecipato ad una gara del campionato regionale Allievi con il Pomezia Calcio, precisamente Cecchina – Pomezia del 18-4-2010 in posizione irregolare in quanto tesserato effettivamente con il Fiumicino Calcio. La distinta di gara veniva sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Giuseppe Belfiore. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento dandone tempestivo avviso alle parti ed invitando i deferiti a produrre nei termini scritti difensivi. I deferiti non facevano pervenire alcuna giustificazione ed alla riunione risultava presente solo il rappresentante della Procura Federale che insisteva per l’affermazione della responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Martinelli la squalifica per anni due per il dirigente Belfiore l’inibizione per anni due per la società Pomezia la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato allievi regionali ed € 500,00 di ammenda e per il Fiumicino € 200,00 di ammenda. I fatti storici posti a sostegno del deferimento risultano documentalmente provati. La società Pomezia, dopo aver tesserato il calciatore all’inizio della stagione con vincolo di settore giovanile, rinunciò volontariamente al tesseramento ed il calciatore contrasse nuovo vincolo con la società Fiumicino. Ciò malgrado il Pomezia, utilizzando il cartellino annullato, schierò il calciatore nella gara in questione in posizione totalmente irregolare. A carico della società vanno quindi applicate le sanzioni in dispositivo rilevando che le richieste della Procura sono incongrue per difetto in riferimento alla gravità degli addebiti, posto che si trattava di categorie giovanili e che l’utilizzo del cartellino annullato postula non solo una negligenza ma una cosciente violazione delle norme. Deve altresì rilevarsi che la Società Pomezia in questa stagione 2010/2011 non partecipa al Campionato Allievi su base regionale ma allo stesso campionato su base Nazionale riservato alle Società delle Leghe Professionistiche e, pertanto, la penalizzazione di punti in classifica da erogare, palesandosi ininfluente nella stagione in cui la violazione è stata commessa, deve essere scontata nella corrente stagione sportiva come stabilito dall’art. 18 n. 1 lett. G del C.G.S. In carenza di una specifica esposizione che possa adattarsi al caso concreto non può che farsi riferimento alla logica sistematica delle disposizioni in materia di sanzioni che in tutti i casi prevedono che la sanzione vada scontata nel Campionato e nella squadra in cui è stata commessa e che nel caso di promozione a Categorie superiori o retrocessione in categorie inferiori prevede appunto che il residuo di sanzione si sconti nella squadra o nel campionato a cui effettivamente si partecipa nella stagione successiva. In questo caso, avendo la Società commesso la violazione nel Campionato della prima squadra della categoria Allievi, la sanzione va scontata in questa stagione nel medesimo campionato, e quindi in quello Allievi Nazionali. Per quanto attiene ai tesserati le sanzioni richieste sono invece eccessive in quanto, come più volte ribadito dalla Commissione, il dettato dell’articolo 10 comma 6 del CGS e le conseguenti sanzioni edittale previste dai successivi numeri 8 e 9 dello stesso articolo, sono applicabili esclusivamente al tesseramento dei calciatori extracomunitari ottenuto fraudolentemente. Tale interpretazione è sostenuta sia dalla collocazione sistematica della norma nel comma dedicato al tesseramento di calciatori extracomunitari, sia dall’entità delle sanzioni, sia dalla genesi normativa che deve essere collocata nel periodo in cui si manifestarono gravi irregolarità da parte di club professionistici della massima serie in materia di tesseramento di calciatori extracomunitari e di alterazione dei documenti di cittadinanza per eludere le restrizioni numeriche nel tesseramento di tali calciatori. Ciò premesso le sanzioni, pur meno afflittive, debbono essere adeguate al caso concreto dove è evidente la malafede del calciatore che era ben consapevole della sottoscrizione di un nuovo tesseramento a favore del Fiumicino Calcio e del dirigente che non poteva ignorare la rinuncia al tesseramento operata dalla società. Nei confronti della società Fiumicino va invece applicata una sanzione minima in quanto risulta estranea ai fatti ed anzi sostanzialmente danneggiata dall’utilizzo del calciatore in quella gara e deve quindi rispondere solo di responsabilità oggettiva per il comportamento del calciatore. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni ascritte, ad eccezione di quella prevista dall’articolo 10 comma 6 del CGS, e di applicare al calciatore Alessandro MARTINELLI la squalifica per mesi due, al dirigente Giuseppe BELFIORE l’inibizione per mesi tre, alla Società POMEZIA CALCIO la penalizzazione di tre punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva nel Campionato Allievi Nazionali 2010/2011 e l’ammenda di € 800,00 ed alla Società FIUMICINO CALCIO l’ammenda di € 50,00. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito alle parti. Le sanzioni irrogate decorrono dalla comunicazione alle parti.
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