COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 07/10/2010 Delibera della Commissionone Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. ANDREA BACCHINI, CESAR PANARO, ALESSIO MATTIOCCO, VINCENZO PUSCEDDU, ADRIAN NELHITA, GUGLIELMO NACCI, ANDREA FRANCIOSI, FABIO MICELI E DELLA SOCIETÀ ZARLENGA PORTUENSE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 07/10/2010 Delibera della Commissionone Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. ANDREA BACCHINI, CESAR PANARO, ALESSIO MATTIOCCO, VINCENZO PUSCEDDU, ADRIAN NELHITA, GUGLIELMO NACCI, ANDREA FRANCIOSI, FABIO MICELI E DELLA SOCIETÀ ZARLENGA PORTUENSE Con atto del 13-7-2010 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare territoriale i calciatori Andrea Bacchini, Cesar Panaro, Alessio Mattiocco, Vincenzo Pusceddu, Adrian Nelhita, Guglielmo Nacci, Andrea Franciosi, Fabio Miceli, per rispondere della violazione di cui all’articolo 1 comma 1 in relazione all’articolo 10 comma 2 e 6 CGS, e la società Zarlenga Portuense a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del CGS, per rispondere delle violazioni rispettivamente ascritte ai propri tesserati o comunque ai soggetti che abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’articolo 1 comma 5 del CGS. A sostegno del deferimento l’Organo requirente deduce che i calciatori sopra nominati avrebbero partecipato ad una gara del campionato di terza categoria provincia di Roma con lo Zarlenga Portuense, precisamente Polisportiva Ostiense– Zarlenga Portuense del 22-5-2010 in posizione irregolare in quanto al momento non tesserati. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento dandone tempestivo avviso alle parti ed invitando i deferiti a produrre nei termini scritti difensivi. La società deferita faceva pervenire una memoria difensiva nella quale affermava che, a seguito di una serie di vicissitudini organizzative succedutesi dall’inizio della stagione non era stata più in grado di schierare una formazione in campo ed addirittura nell’ultima gara, assenti dirigenti ed allenatore, si era affidata ad un tesserato di altra società che aveva organizzato alla bella e meglio una formazione da mandare in campo con calciatori non tesserati. Alla riunione risultava presente solo il rappresentante della Procura Federale che insisteva per l’affermazione della responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per tutti i calciatori la squalifica per anni due e per la società Zarlenga Portuense la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato stagione 2010-2011 ed € 350,00 di ammenda. I fatti storici posti a sostegno del deferimento risultano documentalmente provati. Tutti i calciatori deferiti risultano infatti non in regola con il tesseramento a favore della società Zarlenga Portuense. Le giustificazioni inoltrate non valgono certo a scriminare la responsabilità e, come ha più volte affermato la Commisisone, l’uso di calciatori non tesserati, oltre che antisportivo ed illecito, ha come conseguenza immediata l’assenza di qualsiasi copertura assicurativa a favore degli atleti e può indurre responsabilità nei dirigenti e nella società in caso di incidenti od altri eventi dannosi. Va comunque rilevato come la gara non avesse alcun significato ai fini della classifica e che la partecipazione della società Zarlenga Portuense fosse solo finalizzata ad onorare, seppur a suo modo, l’impegno sportivo di partecipazione al campionato assunto all’inizio della stagione. A carico della società vanno quindi applicate le sanzioni in dispositivo Per quanto attiene ai calciatori le sanzioni richieste sono invece eccessive in quanto, come più volte ribadito dalla Commissione, il dettato dell’articolo 10 comma 6 del CGS e le conseguenti sanzioni edittale previste dai successivi numeri 8 e 9 dello stesso articolo, sono applicabili esclusivamente al tesseramento dei calciatori extracomunitari ottenute fraudolentemente. Tale interpretazione è sostenuta sia dalla collocazione sistematica della norma nel comma dedicato al tesseramento di calciatori extracomunitari, sia dall’entità delle sanzioni, sia dalla genesi normativa che deve essere collocata nel periodo in cui si manifestarono gravi irregolarità da parte di club professionistici della massima serie in materia di tesseramento di calciatori extracomunitari e di alterazione dei documenti di cittadinanza per eludere le restrizioni numeriche nel tesseramento di tali calciatori. Ciò premesso le sanzioni debbono essere adeguate al caso concreto dove è evidente la piena consapevolezza dei calciatori che erano ben a conoscenza della loro posizione irregolare ma anche della sostanziale irrilevanza ai fini agonistici della loro partecipazione, poco più che dopolavoristica. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni ascritte, ad eccezione di quella prevista dall’articolo 10 comma 6 del CGS, e di applicare ai calciatori ANDREA BACCHINI, CESAR PANARO, ALESSIO MATTIOCCO, VINCENZO PUSCEDDU, ADRIAN NELHITA, GUGLIELMO NACCI, ANDREA FRANCIOSI, FABIO MICELI la squalifica per due gare, alla società ZARLENGA PORTUENSE la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva nel campionato della prima squadra e l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni irrogate decorrono dalla comunicazione alle parti. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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