COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/10/2010 Delibera della Commissionone Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. SIGG.RI LUCHETTI FELICE E LIBERATORI AUGUSTO, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 8 COMMI 9 E 15 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 11 NOIF E DELLA SOCIETÀ CECCANO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/10/2010 Delibera della Commissionone Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. SIGG.RI LUCHETTI FELICE E LIBERATORI AUGUSTO, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 8 COMMI 9 E 15 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 11 NOIF E DELLA SOCIETÀ CECCANO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. Con atto del 4 agosto la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale Lazio, i Sigg.ri LUCCHETTI FELICE, Presidente della A.S.D. CECCANO e LIBERATORI AUGUSTO già Presidente dell’A.S.D. FERENTINO entrambi per rispondere della violazione degli artt. 1 comma 1 del C.G.S. e 8 commi 9 e 15 del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter comma 11 delle NOIF per non aver ottemperato alla decisione della CAE (Commissione Accordi Economici) presso la L.N.D., a favore del calciatore RADIO STEFANO, pubblicata sul C.U. n. 180 del 26.5.2009 in ordine alla quale la A.S.D. FERENTINO era stata condannata a corrispondere al suddetto proprio tesserato la somma di € 1500 dovuta ai sensi dell’accordo economico pattuito per la stagione 2007-2008. Conseguentemente anche la A.S.D. CECCANO (nuova Società costituitasi in seguito alla fusione tra le Società A.S.D. FERENTINO e A.S.D. CECCANO), veniva deferita a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. per gli illeciti disciplinari ascritti ai legali rappresentanti della Società oggetto di fusione. Si evidenzia che l’atto di deferimento in questione scaturisce dal reclamo avanzato presso la CAE dal calciatore RADIO STEFANO a suo tempo, tesserato per la A.S.D. FERENTINO, per mancata corresponsione di parte degli emolumenti concordati con detta Società e in ordine al quale la succitata Commissione ha decretato l’accoglimento e pertanto la A.S.D. FERENTINO avrebbe dovuto, nei termini temporali previsti dalle normative vigenti, dare seguito alla decisione adottata. Successivamente, pur a fronte dell’atto di fusione intervenuto tra la A.S.D. FERENTINO e la A.S.D. CECCANO determinante la costituzione di una nuova Società (A.S.D. CECCANO), anche quest’ultimo non ha ottemperato a tale provvedimento. La Commissione Disciplinare, fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnata ai deferiti termini per il deposito di memorie difensive. Alla riunione era presente il solo rappresentante della Procura, ma non quelli della Società deferita né questi facevano pervenire memorie difensive. La Procura concludeva con l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva nei confronti dei Sigg.ri LUCCHETTI e LIBERATORI l’inibizione per 6 mesi e per la Società CECCANO € 1.000 di ammenda e la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi ne campionato in corso, ai sensi dell’art. 8 comma 9 C.G.S. Ritiene la Commissione che i fatti siano stati ampiamente provati, nella considerazione che da un lato la A.S.D. FERENTINO nella persona del Presidente Sig. LIBERATORI avrebbe avuto il tempo necessario per ottemperare alla decisione della CAE, pur prevedendo verosimilmente l’imminente fusione con l’A.S.D. CECCANO, dall’altra quest’ultima, nella persona del Presidente Sig. LUCCHETTI, in carica al momento dell’avvenuta fusione, ha perpetrato il comportamento lesivo, non provvedendo, non appena realizzata la fusione, al pagamento di quanto dovuto sulla scorta della decisione in parola. Per quanto precede, questa Commissione ritiene che siano congrue le richieste concernenti sia l’inibizione nei confronti dei due Presidenti, sia l’ammenda nei riguardi dell’A.S.D. CECCANO, ma non altrettanto quella riferita alla penalizzazione di 2 punti in classifica. Infatti la violazione in argomento può senz’altro essere valutata in termini più aderenti alla effettiva gravità del fatto e pertanto appare più idoneamente punibile attraverso la previsione della misura minima edittale prevista dalla norma citata (art. 8 comma 9 C.G.S.) altresì nella convinzione che la penalizzazione di 1 punto costituisce un congruo richiamo e monito in grado di indurre la Società ad un più rigoroso e puntuale rispetto della legislazione vigente in materia. Tutto ciò premesso , questo Organo giudicante DELIBERA Di comminare ai Sigg.ri LUCCHETTI FELICE e LIBERATORI AUGUSTO l’inibizione per mesi 6. Di comminare alla A.S.D. CECCANO la ammenda di € 1.000 e la penalizzazione di 1 punto in classifica da applicare nel Campionato in corso. Le sanzioni irrogate decorrono dalla comunicazione alle parti. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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