COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 21/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO MONTEPORZIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 41 DEL 7.10.2010 (Gara: ATLETICO MONTEPORZIO – COLONNA del 3.10.2010 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 21/10/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO MONTEPORZIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 41 DEL 7.10.2010
(Gara: ATLETICO MONTEPORZIO – COLONNA del 3.10.2010 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che da una attenta lettura del referto arbitrale è emerso che il conteggio da parte dell’arbitro tra i calciatori espulsi della Società ATLETICO MONTEPORZIO, ai fini della sospensione della gara per inferiorità numerica, anche del calciatore di riserva in panchina CESALI PATRIZIO;
tenuto conto, pertanto, che all’atto della sospensione la Società reclamante si trovava in campo con sette calciatori, numero minimo previsto dall’art. 53 comma 2 delle NOIF, e che quindi la gara avrebbe potuto regolarmente avere seguito;
DELIBERA
Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società ATLETICO MONTEPORZIO.
Di annullare la decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 del 7.10.2010.
Di ordinare la ripetizione dell’incontro, dando mandato al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di competenza. La tassa reclamo va restituita.
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