COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 04/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GUARDIA DI FINANZA DI ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 E DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 A CARICO DEL CALCIATORE PROVENZA GIOVANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 22 DEL 14.10.2010 (Gara: RIANO – GUARDIA DI FINANZA DI ROMA del 10.10.2010 – Campionato Giovanissimi Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 04/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GUARDIA DI FINANZA DI ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 E DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 A CARICO DEL CALCIATORE PROVENZA GIOVANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 22 DEL 14.10.2010 (Gara: RIANO – GUARDIA DI FINANZA DI ROMA del 10.10.2010 – Campionato Giovanissimi Regionali) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che l’arbitro dopo aver ammonito per proteste il calciatore PROVENZA GIOVANNI, avrebbe poi estratto il cartellino rosso, avendolo ritenuto già ammonito in precedenza; ammonizione che riguardava invece suo fratello gemello, PROVENZA SIMONE (n. 8 della Guardia di Finanza). Di qui la reazione del giocatore che, nel protestare vivamente, avrebbe spinto l’arbitro, ma certamente in maniera non violenta, considerato altresì che il giovane di anni 14 è alto mt. 1,45 e pesa appena 40 kg. La reclamante ha inoltre dedotto che il triplice fischio emesso dall’arbitro dopo detto episodio, avrebbe decretato la fine della gara per decorrenza del tempo regolamentare, e non già per sospensione dell’incontro. La reclamante ha quindi invocato una riduzione della squalifica, ritenuta eccessiva, e ha inoltre richiesto la conferma del risultato di 0 – 1, acquisito sul campo. Orbene, nel referto arbitrale risulta descritto con precisione il comportamento posto in essere dal calciatore PROVENZA GIOVANNI, il quale al 33mo del secondo tempo, dopo essere stato ammonito per proteste, aveva rivolto insulti all’arbitro, venendo per tale motivo espulso. Subito dopo il giocatore aveva spintonato l’arbitro donna con entrambe le mani all’altezza del petto, facendola indietreggiare e provocandole dolore al seno. Trattenuto dai compagni, il Provenza era poi riuscito a divincolarsi e aveva spinto nuovamente l’arbitro, reiterando gli insulti e le minacce. A quel punto, il Direttore di gara “ non essendo più in condizioni fisico psichiche per poter proseguire la gara” aveva deciso la sospensione definitiva della stessa. Alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risultano quindi comprovate le seguenti circostanze: - l’espulsione del calciatore PROVENZA GIOVANNI non è stata comminata per doppia ammonizione, ma è stata determinata dal fatto che, dopo essere stato ammonito per proteste, il giocatore ha insultato l’arbitro; - dopo l’espulsione, il giocatore ha spintonato l’arbitro con veemenza, poggiandole le mani sul petto e causandole dolore al seno; - come espressamente indicato nel referto, l’incontro è stato sospeso perché l’arbitro, a causa dei gesti veementi e reiterati compiuti dal calciatore PROVENZA, non era più nelle condizioni fisico – psichiche per poter proseguire la gara. Questa Commissione, nel valutare dunque la dinamica dei fatti, pur ribadendo la gravità e la intollerabilità del comportamento posto in essere dal giocatore, ritiene tuttavia di poter condividere le osservazioni formulate dalla ricorrente, per quanto concerne le conseguenze fisiche subite dal Direttore di gara, a seguito dello spintonamento. Come si è potuto infatti constatare de visu, in quanto l’interessato, accompagnato dal proprio genitore, è comparso anch’egli in sede di audizione, il giovanissimo calciatore PROVENZA, appare di costituzione fisica minuta, che lo fa rassomigliare più ad un bambino che ad un adolescente. Si ritiene pertanto che gli atteggiamenti di protesta, manifestati con le spinte sul petto dell’arbitro, non potessero avere, di fatto, alcuna valenza di contenuto violento, pur avendo determinato per l’arbitro, in quanto donna, particolari conseguenze fisiche. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo relativo al calciatore PROVENZA GIOVANNI e, per l’effetto, riduce la squalifica dal 30.6.2011 al 28.2.2011; confermando la sanzione sportiva a carico della Società GUARDIA DI FINANZA DI ROMA, della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3. La tassa di reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it