COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 11/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA U.S. LADISPOLI S.R.L. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL C.U. N. 41 DEL 7-10-2010 IN MERITO ALLA GARA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE VIGOR ACQUAPENDETE- LADISPOLI DEL 12-9-2010

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 11/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA U.S. LADISPOLI S.R.L. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL C.U. N. 41 DEL 7-10-2010 IN MERITO ALLA GARA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE VIGOR ACQUAPENDETE- LADISPOLI DEL 12-9-2010 La società Ladispoli ha impugnato la delibera sopra richiamata del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con la quale era stata irrogata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 nella gara del campionato di Promozione del 12-9-2010 Vigor Acquapendete – Ladispoli. Il Giudice aveva rilevato come alla gara in questione avesse partecipato in posizione di squalifica il calciatore Rinaldi Danilo che non avendo scontato la seconda giornata comminata con il comunicato ufficiale della Delegazine Provinciale di Roma n. L 54 del 6-5-2010 quando era tesserato con la Società Cerveteri. La società ha lamentato che, malgrado tutta la diligenza adoperata, non era stata messa in condizione di verificare la posizione del calciatore in riferimento a pendenze disciplinari in quanto il vecchio sito del Comitato Regionale Lazio era stato chiuso dal 1 luglio 2010 e sul nuovo portale non era stato mai riportato il citato comunicato 54 della delegazione provinciale di Roma. Sosteneva quindi che il fatto si era determinato per ignoranza inevitabile e quindi non andava sanzionato o comunque andava irrogata una sanzione attenuata. Il reclamo è infondato. La questione non è quella se il Ladispoli avesse avuto o meno conoscenza della squalifica ed avesse fatto tutto quanto possibile per conoscerla, né se, effettivamente, si fosse verificato l’inconveniente lamentato del mancato inserimento del comunicato nel sito del Comitato Regionale Lazio. Va invece posta attenzione sul concetto e definitivamente, almeno si spera, chiarita la funzione della pubblicazione delle decisioni disciplinari sul comunicato ufficiale. Il sistema normativo federale ha voluto e sempre ribadito che la pubblicazione sul comunicato ufficiale ha funzione non meramente notiziale ma costitutiva, cioè in termini più semplici, è necessario e sufficiente l’inserimento della decisione disciplinare sul comunicato ufficiale affinché il provvedimento sia pienamente efficace ed operante, prescindendo dall’effettiva conoscenza che ne abbiano avuto i soggetti interessati. Da questo discendono due indispensabili corollari: 1) la pubblicazione sul comunicato, anche se non percepita dagli interessati per le più svariate e valide cause di forza maggiore spiega comunque i suoi effetti nell’ordinamento; 2) la pubblicazione ha contenuto istantaneo, cioè spiega i suoi effetti nel momento stesso in cui viene ad esistenza, effetti che permangono nel tempo definitivamente, senza la necessità quindi che il comunicato resti pubblicato per un più o meno lungo periodo di tempo. Unica deroga a tale regola generale è quella relativa al cosiddetto automatismo della sanzione di squalifica per una gara in caso di espulsione dal campo, che spiega efficacia anche in carenza di pubblicazione sul comunicato ufficiale. Così ricostruita e spiegata la norma contenuta nell’articolo 2 comma 3 del CGS, presunzione assoluta di conoscenza, è evidente che le ragioni della reclamante non possano trovare alcun accoglimento, neanche in termini di riduzione della sanzione. Infatti, assodato che la sanzione di squalifica per due gare a carico del Rinaldi, è venuta validamente ad esistenza con la pubblicazione sul comunicato ufficiale n. 54 e che la sanzione non è stata validamente scontata, non si può che accertare la posizione irregolare dello stesso nella gara in questione con le conseguenti sanzioni disciplinari. Per mera completezza va poi aggiunto che il comunicato in questione, in effetti, è sempre rimasto pubblicato sul vecchio sito del Comitato Regionale Lazio ed è tuttora consultabile ma, lo si ripete, tale circostanza nulla aggiunge alla congruità della motivazione del Giudice di primo grado che ha correttamente rilevato l’irregolare posizione del calciatore risultante dal provvedimento pubblicato regolarmente. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando integralmente la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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