COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 18/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ OLIMPIC MARINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 30 DEL 27.10.2010 (Gara: VIRTUS CYNTHIANUM – OLIMPIC MARINA del 2.10.2010 – Campionato Calcio a 5 C2)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 18/11/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ OLIMPIC MARINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 30 DEL 27.10.2010
(Gara: VIRTUS CYNTHIANUM – OLIMPIC MARINA del 2.10.2010 – Campionato Calcio a 5 C2)
La Commissione Disciplinare, preso atto che la società OLIMPIC MARINA nell’esprimere le proprie doglianze relativamente alla decisione del Giudice Sportivo di prime cure, ha omesso di trasmettere, in seconda istanza, alla Società VIRTUS CYNTHIANUM copia delle motivazioni del reclamo, così come previsto dall’art. 46 comma 1 del C.G.S.
Ritenuto quindi che la Società reclamante ha disatteso il contenuto della suddetta norma,
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo in argomento.
La tassa reclamo va addebitata.
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