COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 18/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTE SAN BIAGIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2011 A CARICO DELL’ALLENATORE BARTOLOMEO ALDERISIO E PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BARTOLOMEO FABRIZIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 54 DEL 4.11.2010 (Gara: MONTE SAN BIAGIO – LATINA SCALO CIMIL del 31.10.2010 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 18/11/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTE SAN BIAGIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2011 A CARICO DELL’ALLENATORE BARTOLOMEO ALDERISIO E PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BARTOLOMEO FABRIZIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 54 DEL 4.11.2010
(Gara: MONTE SAN BIAGIO – LATINA SCALO CIMIL del 31.10.2010 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che le argomentazioni esposte dalla reclamante, tendenti ad offrire una rappresentazione riduttiva degli episodi addebitati ai propri tesserati non trovano riscontro negli atti ufficiali, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.);
tenuto conto che, per quanto sopra, sono completamente da disattendere le lamentele della ricorrente;
ritenute congrue le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo di prime cure, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società MONTE SAN BIAGIO e, quindi, di confermare le decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.
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