COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 18/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO FORMIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 400 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 51 DEL 28.10.2010 (Gara: DON BOSCO GAETA – PRO FORMIA del 24.10.2010 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 18/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO FORMIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 400 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 51 DEL 28.10.2010 (Gara: DON BOSCO GAETA – PRO FORMIA del 24.10.2010 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società PRO FORMIA nelle conclusioni chiede la vittoria a tavolino dell’incontro in oggetto ed in subordine la conferma del risultato acquisito sul campo, in subordine ulteriore la ripetizione dell’incontro, nonché la revoca / riduzione dell’ammenda di € 400,00. Sostiene la ricorrente che i motivi della anticipata conclusione della gara sono da attribuire unicamente alla Società DON BOSCO GAETA. Ciò in quanto l’episodio che ha determinato il parapiglia generale è stato causato dalla proditoria aggressione subita dal proprio tesserato NASTA MARCO, compiuto non solo da alcuni giocatori avversari, ma anche da un tifoso entrato indebitamente sul terreno di giuoco, che colpiva con calci e pugni il citato NASTA. Solo a seguito di questo il NASTA, continua la Società, ha reagito. In definitiva la reclamante, in considerazione anche del risultato favorevole, a quel momento acquisito ritiene che la responsabilità dei fatti accaduti è da addebitarsi esclusivamente alla Società DON BOSCO GAETA. Per tali motivi chiede la Società PRO FORMIA quanto sopra riportato. Questa Commissione Disciplinare Territoriale ha proceduto ad una attenta analisi dei documenti agli atti, dall’esame dei quali è emerso inequivocabilmente che si è generata una zuffa generale in seguito alla quale il Direttore di gara si è visto costretto a concludere anticipatamente l’incontro. Ciò a prescindere dai motivi o dai soggetti che hanno provocato la zuffa in questione, così come, peraltro, la magistratura sportiva in simili casi ha sentenziato. Ciò nonostante questo Organo Giudicante ritiene che possano essere accolte le lagnanze della reclamante circa gli aspetti relativi alla provocazione subita dal NASTA e all’indebita presenza sul terreno di giuoco di un sostenitore locale partecipante attivamente alla zuffa di cui trattasi. Per quanto sopra, questa Commissione Disciplina Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo per la parte relativa alla richiesta di vittoria a tavolino dell’incontro o in subordine la richiesta di ripetizione dell’incontro o in subordine ancora della conferma del risultato acquisito sul campo. Di accogliere il reclamo relativamente alla richiesta di riduzione dell’ammenda e per l’effetto di ridurre la stessa ad € 200.La tassa reclamo va restituita.
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