COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 25/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL VALLEMARINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE STEFANINI UBALDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DEL L’11.10.2010 (Gara: REAL VALLEMARINA – NUOVO LATINA ISONZO del 7.11.2010 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 25/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL VALLEMARINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE STEFANINI UBALDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DEL L’11.10.2010 (Gara: REAL VALLEMARINA – NUOVO LATINA ISONZO del 7.11.2010 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; rilevato che il reclamo proposto dalla Società REAL VALLEMARINA avverso il provvedimento di squalifica per 3 gare comminate all’allenatore STEFANINI UBALDO, non può essere in considerazione, in quanto, ai sensi dell’art. 45 comma 3 del C.G.S. non sono impugnabili in alcuna sede, squalifiche a tecnici inflitte fino ad un mese. Tutto ciò premesso, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo in argomento, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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