COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 25/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ L’ARCA DI ZIO BENNY AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FABIO PAOLUCCI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 15 DEL 10.11.2010 (Gara: WORLD SPORT SERVICE – L’ARCA DI ZIO BENNY del 5.11.2010 – Campionato Calcio a 5 Serie D)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 66 del 25/11/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ L’ARCA DI ZIO BENNY AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FABIO PAOLUCCI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 15 DEL 10.11.2010
(Gara: WORLD SPORT SERVICE – L’ARCA DI ZIO BENNY del 5.11.2010 – Campionato Calcio a 5 Serie D)
La Commissione Disciplinare, visto il reclamo con il quale la Società ARCA DI ZIO BENNY lamenta la eccessiva sanzione inflitta al proprio calciatore PAOLUCCI FABIO, in quanto rivolgeva solamente una espressione irriguardosa all’arbitro. Conseguentemente chiede la ricorrente una rivisitazione della sanzione.
Da una attenta lettura delle carte in possesso, questa Commissione Disciplinare è dell’avviso che le argomentazioni poste in essere dalla reclamante non sono nemmeno parzialmente assumibili, in quanto dal referto arbitrale, che è da considerarsi fonte unica e primaria di prova, risulta che il PAOLUCCI, espulso per frase irriguardosa al direttore di gara, gli poggiava le mani sul petto e lo offendeva. Appare evidente quindi che il provvedimento disciplinare adottato nei confronti del PAOLUCCI è da ritenersi congruo rispetto al comportamento tenuto dal calciatore in questione.
Ciò detto
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento, confermando, per l’effetto la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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