COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES MONTESACRO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI DE CRESCENZO DAVIDE, LIZZI JACOPO E MOGETTA IACOPO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 32 SGS DEL 18.11.2010 RECLAMO DEL CALCIATORE ANDREA DE CARLO (SPES MONTESACRO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 32 SGS DEL 18.11.2010 (Gara: SPES MONTESACRO – MONTEROTONDO del 14.11.2010 – Campionato Allievi Reg. Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES MONTESACRO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI DE CRESCENZO DAVIDE, LIZZI JACOPO E MOGETTA IACOPO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 32 SGS DEL 18.11.2010 RECLAMO DEL CALCIATORE ANDREA DE CARLO (SPES MONTESACRO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 32 SGS DEL 18.11.2010 (Gara: SPES MONTESACRO – MONTEROTONDO del 14.11.2010 – Campionato Allievi Reg. Eccellenza) La Commissione Disciplinare Riuniti preliminarmente i reclami per connessione ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: per quanto riguarda il ricorso del calciatore DE CARLO l’assunto in esso contenuto circa l’estraneità del predetto ai fatti addebitatigli è in aperta contraddizione con le risultanze del rapporto arbitrale che lo rappresenta come partecipante ad una zuffa tra avversari durata circa 8 minuti. Circa il reclamo della Società SPES MONTESACRO avverso le squalifiche dei restanti giocatori si rileva che, a mente dell’art. 35 del C.G.S. sono ammissibili le prove visive solo nel caso in cui i referti garantiscono piena affidabilità tecnica e documentale, circostanza che non risulta dalla ripresa di natura amatoriale annessa al ricorso. Premesso quanto sopra, questa Commissione, tenuto conto della congruità delle sanzioni inflitte in rapporto al comportamento dei calciatori in titolo DELIBERA Di respingere i reclami in oggetto, confermando tutte le decisioni impugnate. Le relative tasse reclamo vanno incamerate.
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