COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA U.S.D. ZAGAROLO AVEVRSO L’INIBIZIONE FINO AL 15.2.2011 A CARICO DEL DIRIGENTE CAPRI STUDER ALBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 12 DEL 28.10.2010 (Gara: ZAGAROLO – PISONIANO del 23.10.2010 – Campionato Allievi Prov. Di Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 71 del02/12/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA U.S.D. ZAGAROLO AVEVRSO L’INIBIZIONE FINO AL 15.2.2011 A CARICO DEL DIRIGENTE CAPRI STUDER ALBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 12 DEL 28.10.2010
(Gara: ZAGAROLO – PISONIANO del 23.10.2010 – Campionato Allievi Prov. Di Roma)
La Società in epigrafe con il reclamo in argomento sostiene che la sanzione inflitta al proprio tesserato Sig. CAPRI STUDER ALBERTO è da ritenere eccessiva, essendosi limitato questi soltanto a pronunciare frasi “colorite” nei confronti del Direttore di gara, a seguito di una decisione tecnica di quest’ultimo.
Soggiunge la ricorrente che non si sono verificati gli altri fatti negativi attribuiti al CAPRI nella motivazione del provvedimento del Giudice Sportivo né tantomeno lo spintonamento dell’arbitro, nè lo sputo in terra, in segno dispregiativo, vicino ai piedi dello stesso, effettuati dal tesserato in questione.
Tale tesi è stata altresì illustrata dal Sig. CAPRI STUDER stesso, mediante una sua dichiarazione pervenuta in allegato al ricorso in argomento, con cui evidenzia minuziosamente i fatti accaduti nel senso sopraesposto.
Continua la reclamante – nel ribadire l’innocenza del CAPRI – esprimendo la assoluta contrarietà ad ogni forma di violenza, specie se compiuta dai propri tesserati, citando ad esempio la “messa al bando” di un proprio calciatore, reo di aver compiuto atti di violenza, con ciò ricevendo il plauso non solo di testate giornalistiche accreditate ma anche compiacimento in ambito di Comitato Regionale.
Conclude infine evidenziando le eccellenti doti umane, intellettuali, morali e tecniche del Sig. CAPRI STUDER.
Questa Commissione ha attentamente esaminato tutta la documentazione agli atti, con particolare riferimento ovviamente alla refertazione arbitrale, fonte preminente di prova.
Dall’analisi della stessa risulta dettagliatamente descritto l’episodio in parola e confermata, proprio dalla puntualità dei particolari evidenziati, la dinamica ed i contenuti dell’accaduto, così come riportati nella pronuncia del Giudice di prime cure.
Tutto ciò non consente pertanto di assumere come valide le tesi difensive esposte dalla Società e dal tesserato, risultando peraltro di peculiare gravità l’aspetto relativo al gesto dello sputo lanciato al lato dei piedi dell’arbitro.
Si sottolinea ad ogni buon conto che, pur essendo note e meritevoli di plauso le iniziative della Società volte ad adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei propri tesserati resisi responsabili di atti violenti, non di meno questa Commissione ha l’obbligo di censurare e sanzionare ogni infrazione alle regole, ovviamente secondo le norme previste dalle singole fattispecie, al fine di perseguire una corretta ed equanime applicazione della giustizia sportiva.
Per quanto sopra questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo della A.S.D. ZAGAROLO confermando l’inibizione a carico del Dirigente CAPRI STUDER ALBERTO fino al 15.2.2011.
La tassa reclamo va incamerata
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