COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 10/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS SUBIACO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI EURO 150 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 89 DEL 7.1.2011 (Gara: AFFILE – VIS SUBIACO del 6.1.2011 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 10/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS SUBIACO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI EURO 150 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 89 DEL 7.1.2011 (Gara: AFFILE – VIS SUBIACO del 6.1.2011 – Campionato I Categoria) La Società VIS SUBIACO ha contestato, con il reclamo a margine, la decisione con la quale il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, al pari della Società avversaria, la punizione della perdita della gara. Il ricorrente chiede che la sanzione della perdita dell’incontro venga comminata solamente alla Società AFFILE, escludendo qualsiasi responsabilità in occasione degli episodi che hanno condotto alla sospensione dell’incontro; chiede, inoltre, la revoca dell’ammenda comminata. In particolare, la Società reclamante deduce che i parapiglia avvenuti sul terreno di gioco e all’esterno non sono da attribuire a propri tesserati o sostenitori, ponendo in luce l’attiva partecipazione ad essi soprattutto di tifosi di parte avversa – nel contesto, la ricorrente sorvola però su alcuni tafferugli occorsi sul terreno di gioco, i cui protagonisti sono riconducibili a calciatori delle due squadre. E’ stato sentito, comunque, l’arbitro dell’incontro il quale, in sede di supplemento di referto, nel ribadire il primo episodio che coinvolgeva due calciatori del VIS SUBIACO (PROIETTI ROSSI e BASSO) ed uno dell’AFFILE (CERA), ha reso noto, a conferma del contenuto del referto, che dopo l’espulsione dei tre, erano presenti sul terreno di gioco altri focolai di violenza, caratterizzati da calciatori di entrambe le squadre che venivano a vie di fatto tra di loro: a quel punto il Direttore di gara, vista l’impossibilità di ristabilire l’ordine e la calma, decideva correttamente di porre fine anticipata all’incontro. Da quanto sopra esposto, deducendosi chiaramente la comune responsabilità delle due Società per la sospensione della gara, gli assunti della ricorrente appaiono insussistenti. Tanto premesso, considerate inammissibili le lamentele della reclamante e, inoltre, congrua la sanzione pecuniaria inflitta dal primo giudice in relazione agli accaduti, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società VIS SUBIACO e, quindi, di confermare tutte le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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