COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 10/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE MONACO DI MONACO MARIO (TESS. RIETI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DEL 27.1.2011 (Gara: RIETI – PALESTRINA del 23.1.2011 – Campionato Eccellenza)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 101 del 10/02/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE MONACO DI MONACO MARIO (TESS. RIETI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DEL 27.1.2011
(Gara: RIETI – PALESTRINA del 23.1.2011 – Campionato Eccellenza)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con il quale il calciatore MONACO DI MONACO MARIO, contestando la decisione del Giudice di primo grado, chiede una riduzione della squalifica inflittagli, considerata eccessiva in rapporto al suo comportamento di cui deduce la motivazione con le gravi provocazioni subite;
esaminati gli atti ufficiali, dai quali non si rileva affatto che il reclamante, prima del grave episodio di cui si è reso protagonista, sia stato oggetto di espressioni o gesti gravemente lesivi come da lui stesso fatto presente.
Ritenuto, quindi , che le doglianze del calciatore in titolo non possono avere accoglimento, stante anche l’ampia congruità della sanzione comminata, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo proposto del calciatore MONACO DI MONACO MARIO e, per l’effetto, conferma la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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