COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 10/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PRO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LEMMA GIAMMARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 56 SGS DEL 27.1.2011 (Gara: PRO CALCIO – FROSINONE del 22.1.2011 – Campionato Giov.Reg.li Ecc. Fascia B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 101 del 10/02/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PRO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LEMMA GIAMMARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 56 SGS DEL 27.1.2011
(Gara: PRO CALCIO – FROSINONE del 22.1.2011 – Campionato Giov.Reg.li Ecc. Fascia B)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società smentisce che il calciatore LEMMA GIAMMARCO possa aver pronunciato una frase di stampo razzista, nei confronti dell’avversario di colore, con il quale si sono solo scambiati ripetuti spintoni.
Questa Commissione Disciplinare al di là delle argomentazioni avanzate dalla reclamante, dopo aver letto gli atti di gara in cui viene riportata dall’arbitro la frase di chiaro contenuto razzista, non può ravvisare alcun elemento che possa far modificare quanto chiaramente scritto dall’arbitro stesso e che è stato valutato correttamente dal Giudice Sportivo di prime cure.
Detto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento e per l’effetto di confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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