COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 17/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO TIVOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 34 DEL 27.1.2011 (Gara: NUOVA LEONINA PIETRALATA – ATL. TIVOLI del 15.1.2011 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 17/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO TIVOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 34 DEL 27.1.2011 (Gara: NUOVA LEONINA PIETRALATA – ATL. TIVOLI del 15.1.2011 – Campionato Jun. Prov. Roma) La Società ATL. TIVOLI ha contestato la decisione con cui il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma ha rigettato il reclamo dalla stessa proposto in ordine alla regolarità della gara in titolo e, nel contempo, le ha inflitto la punizione della perdita della gara unitamente alla Società avversaria, considerando ambedue le squadre responsabili di un tafferuglio che ha causato la sospensione dell’incontro. La ricorrente, ricalcando le motivazioni addotte in prima istanza, deduce che la responsabilità della fine anticipata della gara sia da addebitare esclusivamente alla Società N. LEONINA PIETRALATA in quanto la relativa decisione dell’arbitro, sarebbe derivata da una presunta situazione di pericolo, a seguito di una zuffa , a sua volta causata dal comportamento dell’allenatore della predetta Società, autore di una tentata aggressione ai danni di un calciatore della Società ATL. TIVOLI. In conclusione, la reclamante, come ribadito in sede di audizione, chiede che la perdita della gara venga comminata solamente alla Società N. LEONINA PIETRALATA, unica responsabile della sospensione. Il reclamo è palesemente infondato. Infatti, come correttamente motivato dal primo giudice, nel caso di parapiglia che coinvolge le due squadre, per giurisprudenza costante, la responsabilità della sospensione dell’incontro non va fatta risalire alla circostanza che lo ha causato, ma ad entrambi gli avversari. Per tale motivo, le lamentele della Società ATL. TIVOLI non sono assumibili e il reclamo va così rigettato. Peraltro, da una attenta lettura degli atti ufficiali, si rileva che, all’atto della sospensione dell’incontro, non sussistevano pericoli per l’incolumità dell’arbitro e dei tesserati, in quanto i disordini, appianati dopo circa dieci minuti, si riducevano esclusivamente ad uno stato di generica tensione tra le squadre che poteva essere risolto con l’intervento dei capitani invitati a tal riguardo dal direttore di gara il quale, però, ha omesso di avvalersi di tale sua prerogativa. Stante quanto sopra, ritenuti insussistenti i motivi di giustificazione della fine anticipata dell’incontro, la gara stessa a mente dell’art. 4 del C.G.S. va ripetuta. Tenuto quindi conto delle considerazioni sopra rappresentate, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società ATL. TIVOLI incamerando la relativa tassa reclamo. Di ordinare la ripetizione della gara, trasmettendo gli atti alla Delegazione Provinciale di Roma, per quanto di competenza. La tassa reclamo va incamerata.
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