COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 17/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL S. ANDREA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ROCCIA DANILO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 98 DEL 3.2.2011 (Gara: REAL. S. ANDREA – S. RAFFAELE FONDI del 30.1.2011 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 17/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL S. ANDREA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ROCCIA DANILO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 98 DEL 3.2.2011 (Gara: REAL. S. ANDREA – S. RAFFAELE FONDI del 30.1.2011 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la reclamante ha chiesto l’annullamento delle sanzioni in quanto il calciatore ROCCIA DANILO non avrebbe potuto insultare e minacciare l’arbitro essendo già rientrato negli spogliatoi mentre, per quanto concerne il comportamento del pubblico, ha escluso ogni condotta offensiva o minacciosa da parte dei propri sostenitori. Nel referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, risultano dettagliatamente descritti sia il comportamento del calciatore ROCCIA, il quale ha insultato ripetutamente l’arbitro sia durante la gara che successivamente negli spogliatoi, che il comportamento dei sostenitori della Società A.S.D. REAL S. ANDREA i quali inveivano contro l’arbitro con offese e minacce, facendo esplodere anche una bomba carta presso al rete di recinzione. Pertanto, devono ritenersi quindi del tutto congrue ed adeguate le sanzioni inflitte. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo proposto dalla A.S.D. REAL S. ANDREA e, per l’effetto, di confermare la squalifica di 4 gare del calciatore ROCCIA DANILO nonché l’ammenda di € 200 ai danni della suddetta Società. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it