COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 17/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLLEFERRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PASQUALINI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 98 DEL 3.2.2011 (Gara: COLLEFERRO – PALIANO del 30.1.2011 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 17/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLLEFERRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PASQUALINI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 98 DEL 3.2.2011 (Gara: COLLEFERRO – PALIANO del 30.1.2011 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare Esaminati gli atti ufficiali; Visto il reclamo in epigrafe con il quale la ricorrente chiede la riduzione della squalifica al calciatore in titolo deducendo che il suddetto non avrebbe rivolto le offese ad un assistente ufficiale ma ad un avversario; considerato che dal rapporto del citato assistente si rileva senza ombra di dubbio che il destinatario delle ingiurie è stato lo stesso ufficiale di gara; tenuto conto, quindi, che le doglianze della reclamante non possono essere accolte, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società COLLEFERRO e, quindi, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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