COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 24/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. PEGASO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 98 DEL 3/2/11. (Gara: Quarticciolo – Pegaso del 30/1/11 Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 24/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' F.C. PEGASO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 98 DEL 3/2/11. (Gara: Quarticciolo – Pegaso del 30/1/11 Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: La reclamante ha chiesto che venga annullato il provvedimento di ripetizione della gara e che venga invece confermato il risultato di 0-0, conseguito sul campo. E ciò, in quanto sul rapporto di fine gara, consegnato al dirigente della Soc. Pegaso, risulta annotato un solo provvedimento di ammonizione nei confronti del calciatore Padovani Valerio, sicché a carico di quest'ultimo non sarebbe stato possibile comminare l'espulsione per doppia ammonizione. Orbene se la Società ricorrente avesse richiesto, come da suo diritto, il rilascio di copia del referto arbitrale, avrebbe potuto facilmente accertare che in detto referto che, come noto, costituisce l'unico atto ufficiale relativo alla gara in oggetto, l'Arbitro ha dichiarato che, per un mero errore di trascrizione, l'ammonizione comminata al 25° del secondo temo al giocatore n. 5 della Soc. Pegaso, Padovani Valerio, veniva invece annotata sul suo taccuino al n. 5 della squadra avversaria, sicché, allorquando al 44° s.t. il giocatore Padovani Valerio veniva nuovamente ammonito, egli non ne aveva decretato l'espulsione. Alla luce di tali rilevanze documentali, il Giudice Sportivo ha quindi giustamente stabilito che la gara non ha avuto regolare svolgimento per errore tecnico dell'Arbitro, e pertanto ne ha ordinato la ripetizione, ai sensi dell'art. 17 comma 4 lett. c. del C.G.S. Tutto ciò premesso e ritenuto. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla Soc. F.C. PEGASO. La tassa di reclamo va incamerata.
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