COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 24/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MUNICIPIO ROMA III AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DEL 27.1.2011 (Gara: MUNICIPIO ROMA III – LAMARO CINECITTA’ del 23.1.2011 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 24/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MUNICIPIO ROMA III AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DEL 27.1.2011 (Gara: MUNICIPIO ROMA III – LAMARO CINECITTA’ del 23.1.2011 – Campionato II Categoria) La Società MUNICIPIO ROMA III ha contestato la decisione del Giudice Sportivo territoriale relativa alla ripetizione della gara, deducendo che la responsabilità della sospensione dell’incontro debba essere attribuita alla Società LAMARO CINECITTA’ per il comportamento di quattro suoi calciatori che lasciavano il terreno di gioco per recarsi sulle tribune e partecipare ad una zuffa tra opposte tifoserie, mentre giocatori e dirigenti della ricorrente rimanevano in campo. In conclusione, la Società reclamante chiede che alla Società LAMARO CINECITTA’ venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara. Tale richiesta è stata ribadita dalla Società MUNICIPIO ROMA III in sede di audizione. E’ stato esaminato il referto arbitrale, dal quale si rileva chiaramente che il Direttore di gara ha sospeso l’incontro a causa dell’abbandono del terreno di gioco da parte di quattro calciatori della Società LAMARO CINECITTA’ di cui un soltanto identificato, che aveva divelto dal terreno di gioco il cancello divisorio, si recavano sulle tribune per partecipare a disordini tra tifosi, verificatisi dopo l’espulsione di due calciatori delle due squadre. All’atto della sospensione quindi, la regolarità della gara era irrimediabilmente compromessa per l’abbandono del terreno di gioco da parte dei quattro della società LAMARO CINECITTA’ partecipanti alla gara e passibili di espulsione, indipendentemente dall’identificazione o meno degli stessi, che comunque avrebbe portato la squadra a trovarsi in inferiorità numerica. Da quanto sopra, discende che la responsabilità della sospensione della gara non può che essere addebitata alla citata Società, per cui appaiono attendibili le lamentele della Società ricorrente. Tanto premesso, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla società MUNICIPIO ROMA III. Di infliggere alla Società LAMARO CINECITTA’ la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3.La tassa reclamo va restituita.
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