COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 24/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMUNE DI POSTA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 4.3.2011 A CARICO DELL’ASSISTENTE DI PARTE AURELI DAVIDE, PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DE SANTIS MAURIZIO E FINO AL 1°.4.2011 A CARICO DEL CALCIATORE AURELI STEFANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U.N . 26 DEL 10.2.2011 (Gara: COMUNE DI POSTA – MONTE S. GIOVANNI del 6.2.2011 – Campionato III Categoria Rieti)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 107 del 24/02/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMUNE DI POSTA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 4.3.2011 A CARICO DELL’ASSISTENTE DI PARTE AURELI DAVIDE, PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DE SANTIS MAURIZIO E FINO AL 1°.4.2011 A CARICO DEL CALCIATORE AURELI STEFANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U.N . 26 DEL 10.2.2011
(Gara: COMUNE DI POSTA – MONTE S. GIOVANNI del 6.2.2011 – Campionato III Categoria Rieti)
La Commissione Disciplinare Territoriale,
visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
La Società ricorrente nel suo atto introduttivo ha dato una versione più attenuata dei fatti e pertanto chiedeva una totale revisione delle squalifiche inflitte ai tesserati in epigrafe.
Dall’esame degli atti ufficiali, a giudizio di questo Organo Giudicante, può addivenirsi ad una parziale riduzione delle sanzioni inflitte ai calciatori DE SANTIS MAURIZIO e AURELI STEFANO.
In particolare l’azione del DE SANTIS MAURIZIO, pur censurabile, si è esaurita in energiche e sproporzionate proteste a causa di una decisione arbitrale a lui avversa, mentre per quanto riguarda il calciatore AURELI STEFANO si evidenziano non solo le frasi offensive e denigratorie ma anche lo strattonamento del braccio dell’arbitro, il quale tuttavia non ha riscontrato conseguenze e pertanto le sanzioni possono ricondursi entro termini di più equa giustizia.
Così parimenti si può ricondurre la sanzione a carico del Sig. AURELI DAVIDE entro limiti di minore entità, anche per graduare la stessa rispetto alle sanzioni abitualmente comminate dagli Organi di Giustizia Sportiva per comportamenti di natura simile.
Pertanto, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e pertanto di ridurre la squalifica a carico del calciatore DE SANTIS MAURIZIO a 3 gare.
Di ridurre la squalifica del calciatore AURELI DAVIDE al 25.2.2011 e la squalifica del Sig. AURELI STEFANO al 10.3.2011.
La tassa reclamo va restituita.
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