COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 24/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO TARQUINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE COCOMAZZI ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. M. 101 DEL 10.2.2011 (Gara: ATL. TARQUINIA – CANEPINA del 10.2.2011 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 107 del 24/02/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO TARQUINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE COCOMAZZI ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. M. 101 DEL 10.2.2011
(Gara: ATL. TARQUINIA – CANEPINA del 10.2.2011 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società ATL. TARQUINIA offre una finalizzata descrizione del comportamento del COCOMAZZI a ridurre la gravità dello stesso, riconducendo il gesto ad espressione di protesta;
esaminati gli atti ufficiali ed ascoltata , come da richiesta, la Società interessata che ha ribadito le conclusioni del ricorso per una revoca o una significativa riduzione della sanzione.
Considerato che la condotta del calciatore COCOMAZZI, come rappresentata nel referto arbitrale – fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) – presenta, per contro, gli estremi di quella gravità che la ricorrente tende ad escludere (spinte all’arbitro ed offese nei suoi confronti);
ritenute quindi inattendibili le lamentele della reclamante e congrua la sanzione inflitta, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società ATL. TARQUINIA e, quindi, di confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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