COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 24/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO TARQUINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE COCOMAZZI ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. M. 101 DEL 10.2.2011 (Gara: ATL. TARQUINIA – CANEPINA del 10.2.2011 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 24/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO TARQUINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE COCOMAZZI ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. M. 101 DEL 10.2.2011 (Gara: ATL. TARQUINIA – CANEPINA del 10.2.2011 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società ATL. TARQUINIA offre una finalizzata descrizione del comportamento del COCOMAZZI a ridurre la gravità dello stesso, riconducendo il gesto ad espressione di protesta; esaminati gli atti ufficiali ed ascoltata , come da richiesta, la Società interessata che ha ribadito le conclusioni del ricorso per una revoca o una significativa riduzione della sanzione. Considerato che la condotta del calciatore COCOMAZZI, come rappresentata nel referto arbitrale – fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) – presenta, per contro, gli estremi di quella gravità che la ricorrente tende ad escludere (spinte all’arbitro ed offese nei suoi confronti); ritenute quindi inattendibili le lamentele della reclamante e congrua la sanzione inflitta, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società ATL. TARQUINIA e, quindi, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it