COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 03/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ DILETTANTI FALASCHE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/3/2011 A CARICO DELL’ ALLENATORE GRAZIOSI LEONARDO E L’AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA SOCIETA,’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 98 DEL 3/2/11 (Gara: Dilettanti Falasche – Torrenova del 29/1/11 – Campionato JUN. REG.).

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 03/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' DILETTANTI FALASCHE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/3/2011 A CARICO DELL' ALLENATORE GRAZIOSI LEONARDO E L'AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA SOCIETA,' ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 98 DEL 3/2/11 (Gara: Dilettanti Falasche – Torrenova del 29/1/11 - Campionato JUN. REG.). La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La reclamante, pur riconoscendo che l'allenatore Graziosi, al termine dell'incontro, ha protestato vivacemente nei confronti dell'Arbitro, ha escluso tuttavia che l'interessato abbia avuto alcun contatto fisico con quest'ultimo. La Società ha inoltre escluso che propri sostenitori, al termine della gara, siano penetrati nella zona degli spogliatoi, rivolgendo insulti all'Arbitro. Si è quindi chiesta la riduzione delle sanzioni, ritenute eccessive. Nel referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, risultano descritti dettagliatamente, sia il comportamento posto in essere dall'allenatore Graziosi Leonardo, il quale, subito dopo il triplice fischio, si era diretto verso l'Arbitro spingendolo con entrambe le mani, contestando il suo operato e rivolgendogli nel contempo espressioni ingiuriose; sia il comportamento di numerose persone che indossavano abiti con stemmi e colori sociali della Dilettanti Falasche e che, dopo essere entrate nei locali degli spogliatoi, si erano posizionate dinanzi la porta dello spogliatoio dell'Arbitro, intonando cori offensivi nei suoi confronti. Ribadita l'intollerabilità di tali comportamenti, va giudicata quindi del tutto congrua la sanzione pecuniaria comminata alla Soc. Falasche, mentre per quanto concerne la sanzione inflitta all'allenatore Graziosi, la stessa potrà essere lievemente ridotta, in considerazione del fatto che il gesto invasivo compiuto nei confronti dell'Arbitro va ricondotto ad un atteggiamento di protesta veemente, ma senza alcun intento di violenza. Tutto ciò premesso e ritenuto. DELIBERA di accogliere il reclamo relativo all'allenatore GRAZIOSI LEONARDO e, per l'effetto, riduce la squalifica dal 31 marzo 2011 al 15 marzo 2011; confermando l'ammenda di € 100,00 a carico della soc. DILETTANTI FALASCHE . La tassa di reclamo va restituita.
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