COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 03/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD AURELIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2011 A CARICO DEL CALCIATORE DROSI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 3/2/11 (Gara: Vis Aurelia – Aurelio del 29/1/11 Campionato Allievi Regionali Fascia “B”).
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 110 del 03/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD AURELIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2011 A CARICO DEL CALCIATORE DROSI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 3/2/11
(Gara: Vis Aurelia – Aurelio del 29/1/11 Campionato Allievi Regionali Fascia “B”).
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva:
La Società Aurelio, nel reclamo a margine, pone in evidenza che il gesto del calciatore Drosi – lancio del pallone contro l’arbitro – è stato l’effetto di un suo stato di nervosismo e che non era sua intenzione di colpire il direttore di gara.
Dalla lettura degli atti ufficiali, fonte primaria di prova, si rileva per contro, la volontarietà del tentativo di raggiungere l’arbitro con il lancio del pallone, ma vi si può scorgere, sia pure assai parzialmente, un connotato di scomposta e deprecabile protesta, talché la squalifica inflitta presenta i margini di un lieve ridimensionamento.
Stante quanto sopra, ritenute in parte assumibili le doglianze della ricorrente, questa commissione
DELIBERA:
di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società e, quindi, di ridurre la squalifica al calciatore Drosi Simone al 31.5.2011.
La tassa viene restituita.
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